Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8136 - pubb. 26/11/2012

Taekwondo e attività sportiva pericolosa, presupposti per la responsabilità risarcitoria

Tribunale Reggio Emilia, 08 Novembre 2012. Est. Morlini.


Attività sportiva - Taekwondo - Attività pericolosa.

Risarcimento del danno - Lesioni personali ad un partecipante - Illecito civile - Responsabilità risarcitoria - Presupposti - Superamento del rischio consentito nell'ambito della normale alea dell'attività sportiva.



Lo svolgimento dell’attività sportiva del taekwondo rientra nell’ambito delle attività pericolose ex art. 2050 c.c.. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Nel caso d’infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da altro partecipante, il comportamento è pacificamente fonte di illecito civile se il fatto lesivo è dolosamente posto in essere in collegamento di mera occasionalità con la gara. Al di fuori di tale ipotesi, perché vi sia responsabilità risarcitoria civilistica è necessario non solo che sia configurabile la violazione delle regole sportive; ma anche che detta violazione sia posta in essere con modalità di rude violenza o irruenza, sleali o tali da mettere coscientemente a rischio l’incolumità dell’avversario, in modo che venga superato il cosiddetto rischio consentito nell’ambito della normale alea derivante dalla partecipazione all’attività sportiva. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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