Contratto di mediazione atipica e provvigioni in caso di comunicazione della accettazione di proposta irrevocabile
Tribunale di Roma, 26 Ottobre 2012. Est. Carmela Chiara Palermo.
Mediazione – Contratto di Mediazione atipica – Previsione provvigione in caso di comunicazione della accettazione di proposta irrevocabile – Validità.
Mediazione – Contratto di Mediazione atipica – Diligenza del mediatore – Verifica del bene proposto in vendita – Sussistenza.
Risarcimento danni per lite temeraria – Presupposti normativi – Totale soccombenza – Danno alla controparte – Coscienza o conoscibilità della infondatezza della domanda.
Nell’ambito della mediazione atipica, è valido e privo di contenuti di vessatorietà l’accordo intervenuto tra il cliente ed il mediatore con il quale, in deroga a quanto previsto dall’art. 1755 c.c., il primo si impegni a corrispondere la provvigione non al verificarsi della condicio iuris della formalizzazione definitiva dell’affare (preliminare o rogito definitivo di vendita), ma al momento del raggiungimento tra le parti di un accordo sui termini essenziali dell’affare da concludersi, accordo integrato dalla comunicazione al proponente l’acquisto dell’avvenuta accettazione da parte del destinatario della proposta della proposta stessa (nella fattispecie il proponente, contestualmente alla sottoscrizione della proposta, aveva dichiarato per iscritto al mediatore che la provvigione sarebbe maturata a favore dell’agente “in caso di comunicazione dell’accettazione della proposta di acquisto”). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Anche nell’ambito della mediazione atipica il mediatore ha l’obbligo di compiere l’attività demandatagli con diligenza adeguata alla sua professionalità, ponendo in vendita un bene solo dopo averne verificato la corrispondenza con quello raffigurato nella planimetria consegnatagli dal venditore e con il titolo di provenienza (nella specie il Tribunale ha ritenuto che il mediatore non avesse diritto alla provvigione per aver proposto in vendita un appartamento con annessa soffitta, senza verificare la corrispondenza della soffitta stessa – le chiavi della quale non erano state consegnate al mediatore dal venditore – con la planimetria in suo possesso). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Il proponente, prima di sottoscrivere una proposta di acquisto di un immobile, deve esigere di visionare il bene, con la conseguenza che alcun danno gli è dovuto se dopo l’accettazione della sua proposta emerga una difformità tra il bene e la planimetria consegnatagli dal mediatore (nella fattispecie il proponente aveva visionato l’appartamento, ma non l’annessa soffitta, della quale il mediatore gli aveva mostrato solo una planimetria poi rivelatasi errata). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Il risarcimento dei danni per lite temeraria integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave e presuppone la totale soccombenza, il danno alla controparte e la coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero il difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti
Il testo integrale