Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7018 - pubb. 07/03/2012

Errata individuazione del destinatario della domanda, responsabilità professionale dell’avocato, fallimento e danno all’immagine

Tribunale Rovigo, 17 Agosto 2011. Est. Martinelli.


Responsabilità professionale – Legale – Criteri – Sussistenza.

Responsabilità professionale – Legale – Citazione in giudizio di soggetto non legittimato – Sussistenza.

Responsabilità professionale – Legale – Errata individuazione del destinatario della domanda – Decisione nel merito – Esclusione.

Responsabilità professionale – Legale – Errata individuazione del destinatario della domanda – Costituzione del processualmente legittimato – Impossibilità della decisione nel merito.

Fallimento – Danno all’immagine – Presunzione di danno – Esclusione.

Fallimento – Danno all’onore ed al decoro – Esclusione.

Fallimento – Danno da perdita di chances – Onere della prova – Contenuto.



La responsabilità professionale consegue alla colpevole condotta del legale che, errando nella propria attività, non consenta al cliente di ottenere il risultato richiesto ovvero il bene della vita assicurato dall’accoglimento della domanda giudiziale. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La citazione in giudizio della stessa persona fisica quale curatore del fallimento di una società in luogo del fallimento del presunto socio occulto costituisce un evidente e grave errore professionale perché impedisce di instaurare correttamente il contraddittorio e non permette al Tribunale adito di esaminare le ragioni di merito sottese. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

A differenza della costituzione del soggetto passivo correttamente individuato, la quale sana il profilo di nullità della vocatio in ius, il vizio, rilevabile d’ufficio, di errata individuazione del destinatario della domanda impedisce un accoglimento della domanda nel merito. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Una domanda giudiziale può essere esaminata solo ed in quanto sia formulata nei confronti del soggetto destinatario astratto della domanda; al contrario, nonostante la costituzione in giudizio del soggetto processualmente legittimato, la conclusione in sede di precisazione delle domande nei confronti del non legittimato passivamente impedisce l’attività sanante la nullità della vocatio in ius ad opera del Tribunale. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Poiché il fallimento costituisce un evento negativo per chi svolge attività imprenditoriale, ma non altrettanto può dirsi nella realtà sociale, il danno all’immagine non è presunto ma necessita di prova in re ipsa. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il fallimento non si configurara come danno all’onore e al decoro della persona. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Per vedere riconosciuto un danno da perdita di chances, è onere della parte attrice evidenziare e provare che il mancato fallimento del debitore avrebbe determinato la riattivazione delle operazioni commerciali che si sarebbero trasformate in opportunità economiche. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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