Compravendita immobiliare e mancanza della menzione degli atti abilitativi di interventi edilizi eseguiti dopo il 1967
Tribunale di Verona, 16 Gennaio 2020. Est. Attanasio.
Compravendita immobiliare – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la costruzione dell’immobile ha avuto inizio prima del 1967 – Mancanza della menzione degli atti abilitativi di interventi edilizi eseguiti in momento successivo
Deve essere esclusa la nullità del contratto di compravendita in cui, presente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la costruzione dell’immobile ha avuto inizio prima del 1967, sia invece assente la menzione degli atti abilitativi di interventi edilizi eseguiti in momento successivo, sul rilievo dell’inapplicabilità nel caso di specie della nullità comminata dal comma 5 bis del citato art. 46.
[Nella specie, l’atto di compravendita conteneva la dichiarazione dei venditori che l’immobile era stato costruito prima del 1967, conformemente a quanto stabilito dall’art. 40, comma 2, della l. n. 47/1985, che, per gli atti traslativi di diritti reali aventi ad oggetto tali immobili richiede appunto, in luogo dell’indicazione degli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, che sia riportata o allegata al contratto apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuto inizio delle opere di costruzione in data anteriore al 1967.
Il Tribunale ha ritenuto che la presenza di tale dichiarazione sia sufficiente per la validità del contratto di compravendita stipulato dalle parti, non assumendo invece rilievo a questi fini, alla luce di quanto in precedenza precisato, l’omessa menzione dei successivi titoli abilitativi, relativi ad interventi edilizi compiuti dopo l’edificazione dell’immobile.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)