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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25273 - pubb. 12/05/2021.

Esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e principio di irretrattabilità dei risultati del processo esecutivo


Tribunale di Mantova, 09 Aprile 2021. Est. Gibelli.

Esecuzione forzata - Esecuzione in forma specifica - Obblighi di fare e di non fare - Attestazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario dell'avvenuta materiale esecuzione delle opere - Declaratoria del G.E. di estinzione (atipica) della procedura esecutiva - Opposizione agli atti esecutivi da parte del creditore che ritenga che il credito risulti ancora parzialmente insoddisfatto - Fattispecie


Nel processo di esecuzione di obblighi di fare o di non fare, dal principio di irretrattabilità dei risultati del processo esecutivo discende la definitività della constatazione di chiusura della procedura esecutiva, contenuta nel verbale delle operazioni dell'ufficiale giudiziario, compiute in ottemperanza all'ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempreché il verbale e l'ordinanza non siano stati impugnati per vizi concernenti la non conformità di quanto eseguito o disposto rispetto al titolo esecutivo.

Ne consegue che, sopravvenuta la definitività della constatazione della chiusura della procedura esecutiva, al creditore procedente, che pure ritenga non perfettamente eseguito il comando giudiziale, resta preclusa la facoltà di azionare ulteriormente il medesimo titolo esecutivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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