Fideiussione e art. 1957 c.c, cessione dei crediti ed eccezioni opponibili dal debitore ceduto
Tribunale di Modena, 25 Febbraio 2020. Est. Martina Grandi.
Fideiussione e art. 1957 c.c.
Cessione dei crediti - Eccezioni opponibili dal debitore ceduto
L’art. 1957 c.c. ("Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate") ha natura dispositiva.
Perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l’esistenza e la validità del titolo nonché l’adempimento dell’obbligazione mentre le eccezioni aventi ad oggetto fatti estintivi o modificativi del credito sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notifica della cessione comunicata al debitore ceduto. (Fabio Benatti) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Fabio Benatti