Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1504 - pubb. 14/02/2009

Mediazione, contratto preliminare e prescrizione

Tribunale Reggio Emilia, 29 Gennaio 2009. Est. Morlini.


Mediazione – Sostituzione dei soggetti stipulanti – Diritto alla provvigione – Sussistenza – Contratto preliminare – Prescrizione.

Prescrizione – Cause di sospensione – Occultamento doloso del debito – Intenzionalità – Necessità.

Procura alle liti – Azione fondata su titolo autonomo e distinto – Poteri del difensore – Insussistenza – Chiamata in causa del terzo ad integrazione del contraddittorio – Sussistenza.



Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione non è escluso quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione del negozio intermediato, e può essere esercitato anche in presenza di un valido preliminare che abiliti le parti ad agire per l’esecuzione specifica o per il risarcimento del danno. La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, inteso come possibilità legale e non già materiale di esercizio del diritto. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c., non opera per la mera ignoranza in cui versi il titolare del diritto, ma solo nel caso di ignoranza che sia l’effetto di un comportamento doloso del debitore, diretto ad occultare intenzionalmente e fraudolentemente una situazione di fatto. In particolare, nell’ambito della mediazione, il comportamento rilevante non può consistere nella semplice omissione della comunicazione al mediatore della conclusione dell’affare, poiché l’effetto sospensivo riguarda solo l’omissione di atti ai quali il debitore è tenuto per legge, e nessuna norma impone invece alle parti di comunicare al mediatore l’avvenuta conclusione dell’affare. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La procura conferita per agire o resistere ad una domanda, se non abilita il difensore ad esperire contro terzi azioni fondate su un titolo autonomo e distinto, implicanti un’estensione dell’ambito della lite, abilita tuttavia il difensore stesso a chiamare in causa un terzo per esigenze difensive, tra le quale va annoverata l’integrazione del contraddittorio. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


 


Il Tribunale

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente controversia, dopo il provvedimento di estinzione parziale del processo nei rapporti tra l’attore, il convenuto  F. L. e la terza chiamata M.M., giunge a decisione con riferimento al solo rapporto processuale tra l’attore T.I. s.n.c. (di seguito, per brevità, T.I.), la convenuta Impresa individuale geom. M. G. (di seguito, per brevità, G.) e la terza chiamata M. s.a.s. di G. geom. M. & C.(di seguito, per brevità, M.).

In particolare, l’attore T.I. deduce di avere messo in contatto il venditore geom. G. con gli acquirenti  F. e M., facilitando così una compravendita immobiliare tra loro intercorsa, e per tali motivi chiede il pagamento della provvigione mediatoria.

Resiste il convenuto G., eccependo in rito la carenza di legittimazione attiva e di legittimazione passiva; nel merito, la prescrizione del diritto al compenso; in ogni caso, l’insussistenza di tale diritto per assenza di attività mediatoria, essendo detta attività stata svolta da un terzo e diverso soggetto giuridico, quale l’Agenzia Immobiliare Le Mura, regolarmente compensata per la mediazione prestata.

Resiste anche la terza chiamata M., effettiva parte venditrice nella compravendita effettuata, sul presupposto della nullità dell’atto di citazione, dell’insussistenza del diritto al compenso e comunque della sua prescrizione, ribadendo di fatto le difese della convenuta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Logicamente preliminare ad ogni altra statuizione è l’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla difesa della convenuta, sul presupposto che l’azione giurisdizionale è proposta da T.I. s.n.c., mentre in alcune parti del corpo dell’atto di citazione, si indica che la mediazione è stata effettuata da T.I. C. s.n.c.

L’eccezione è infondata, e deve pertanto essere disattesa.

In realtà, come osservato dalla difesa attorea sin dalla prima udienza e ribadito sin dalla prima memoria depositata il 15/3/2000, è per mero errore materiale che, in citazione, il soggetto che si deduce avere svolto attività mediatoria, è talvolta indicato con il nome di T.I. C. s.n.c., in luogo di T.I. s.n.c. Peraltro, sia nell’intestazione dell’atto, sia nella procura sottoscritta dal legale rappresentante, sia nelle premesse, sia nelle conclusioni, il riferimento è invece correttamente effettuato alla T.I. s.n.c.

Ne consegue che non vi è alcun difetto di legittimazione attiva, ma un mero errore materiale, immediatamente chiarito e che non ha comportato alcuna limitazione all’attività difensiva di parte convenuta.

b) Fondata è invece l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del geom. G. M. quale titolare dell’omonima impresa individuale.

Invero, risulta per tabulas che la compravendita oggetto di causa è stata effettuata dalla società M. (della quale G. è il legale rappresentante); e non vi sono motivi, né comunque parte attrice li ha provati ed in verità nemmeno dedotti, per inferire che il G. abbia nelle trattative chiarito di agire a titolo personale, ed abbia poi sostituito a sé M. solo al momento della stipula del negozio facilitato dall’attività mediatoria, ciò che legittimerebbe la richiesta di corresponsione della provvigione al G. in quanto effettivo utilizzatore dell’attività mediatoria (tra le tante, Cass. n. 20549/2004, Cass. n. 15104/2002, Cass. n. 11911/2001, Cass. n. 11467/2001, Cass. n. 8850/2001).

Legittimata passiva ai fini dell’eventuale pagamento della provvigione è quindi la terza chiamata M., che infatti ha sottoscritto prima il preliminare di vendita dell’immobile, poi il contratto definitivo.

c) Detto della legittimazione passiva della terza chiamata, pregiudiziale al merito è la statuizione sull’eccezione di “nullità dell’atto di citazione per chiamata in causa di terzi… per mancanza di procura del difensore”, sul presupposto della pretesa invalidità del richiamo effettuato dal difensore, nell’atto di citazione del terzo, alla procura di cui alla citazione introduttiva del giudizio (cfr. pag. 2 della comparsa di risposta de M.).

Trattasi di eccezione infondata, e come tale da disattendere.

Invero, a parte la confusione terminologica nella quale incorre la difesa della terza chiamata (l’invalidità atterrebbe in ipotesi alla domanda, non certo alla citazione), è giurisprudenza da sempre consolidata, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, che se per un verso la procura conferita per agire o resistere ad una domanda, non abilita il difensore ad esperire contro terzi azioni fondate su un titolo autonomo e distinto, implicanti un’estensione dell’ambito della lite; per altro verso, detta procura abilita invece il difensore a chiamare in causa un terzo per esigenze difensive, tra le quale va annoverata l’integrazione del contraddittorio (per tutte, Cass. n. 3274/1986, Cass. n. 849/1983).

Proprio quest’ultimo è il caso di specie, essendo la chiamata del terzo resa necessaria dalla linea difensiva del convenuto (che ha negato di aver stipulato il contratto di compravendita ed ha indicato il terzo come autore di tale negozio) e per integrare conseguentemente il contraddittorio.

d) Prima dell’esame del merito della domanda di pagamento della mediazione, va esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della terza chiamata.

Tale eccezione è fondata.

Invero, non può essere revocato in dubbio che:

- il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno dalla conclusione dell’affare, così come emerge dal combinato disposto degli artt. 1755 comma 1 e 2950 c.c.;

- la prescrizione decorre ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, momento che va inteso come possibilità legale e non già materiale di esercizio del diritto (per la pacifica giurisprudenza, cfr. ex pluribus Cass. n. 423/1996, Cass. n. 7645/1994, Cass. n. 94/1994, Cass. n. 1247/1987, Cass. n. 5682/1985, Cass. n. 1445/1985; con specifico riferimento alla mediazione, cfr. Cass. n. 11348/1998, Cass. n. 4333/1994, Cass. n. 2604/1988);

- il diritto a pretendere il compenso provvigionale decorre dal momento della stipula del contratto preliminare, nel caso che qui occupa di compravendita ed avvenuto in data 13/11/1997 (per giurisprudenza del tutto consolidata, l’affare intermediato si considera infatti concluso anche in presenza di un valido preliminare che abiliti le parti ad agire per l’esecuzione specifica o per il risarcimento del danno: Cass. n. 8555/2006, Cass. n. 18779/2005, Cass. n. 20549/2004, Cass. n. 15161/2004, Cass. n. 13590/2004, Cass. n. 13067/2004, Cass. n. 3323/2004, Cass. n. 12022/2002, Cass. n. 10553/2002, Cass. n. 6731/2002, Cass. n. 6599/2001, Cass. n. 12361/2001, Cass. n. 4111/2001, Cass. n. 325/2001, Cass. n. 5080/1998, Cass. n. 13132/1997, Cass. n. 9676/1997, Cass. n. 2905/1995, Cass. n. 7400/1992, Cass. n. 9348/1987, Cass. n. 2277/1984, Cass. n. 3980/1981);

- la causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c., non opera per la mera ignoranza in cui versi il titolare del diritto, ma, così come emerge dal piano dato letterale della norma, solo nel caso di ignoranza che sia l’effetto di un comportamento doloso del debitore, e, precisamente, di un’attività diretta ad occultare intenzionalmente e fraudolentemente al mediatore la situazione di fatto cui è collegato il diritto alla provvigione (cfr. Cass. n. 11348/1998, Cass. n. 7697/1993, Cass. n. 2604/1988, Cass. n. 5682/1985, Cass. n. 5977/1984, Cass. n. 125/1979). Siffatto comportamento doloso che giustifica l’interruzione della prescrizione, non può consistere in una semplice omissione: la medesima, infatti, “può avere effetto sospensivo quando riguarda atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per legge, e nessuna norma impone alle parti di comunicare al mediatore l’avvenuta conclusione dell’affare” (Cass. n. 11348/1998).

Tutto ciò posto in linea generale, nel caso di specie deve ritenersi che il diritto al compenso provvigionale si prescrive in un anno decorrente dalla stipula del preliminare in data 13/11/1997; che non può applicarsi la causa di interruzione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., in ragione del semplice fatto che le parti non hanno comunicato al mediatore la stipula del negozio; che non sono state provate, ed in verità nemmeno dedotte, cause di interruzione della prescrizione nei confronti de M. prima della proposizione dell’attività giurisdizionale; che quindi la prescrizione è stata interrotta solo con la proposizione della domanda giurisdizionale, radicata con la citazione del terzo notificata il 19/9/2000.

Ne consegue la prescrizione dell’azione, e quindi il rigetto della domanda spiegata nei confronti della terza chiamata.

All’evidenza, rimangono assorbite tutte le questioni sollevate dai resistenti in ordine alla mancanza di un’attività mediatoria della T.I. giustificante il diritto alla provvigione.

e) Nonostante la totale soccombenza di parte ricorrente, sussistono ad avviso del Giudice i “giusti motivi” ex art. 92 comma 2 c.p.c. per procedere all’integrale compensazione delle spese di lite. Essi vanno rinvenuti nell’oggettiva difficoltà, da parte dell’attore, di individuare il convenuto rispetto all’obbligazione di pagamento della provvigione mediatoria (sul punto, deve tenersi presente che la Impresa geom. M. G. e la M. s.a.s. di G. M. & C. hanno lo stesso legale rappresentante e la sede legale nel medesimo indirizzo); ed in parte anche nel principio di causalità che deve governare il riparto delle spese di lite (per tutte, Cass. n. 134330/2007), tenuto conto che nell’economia del processo e della presente sentenza, hanno avuto un significativo peso le eccezioni, poi disattese, formulate dalle resistenti in ordine al difetto di legittimazione attiva ed alla nullità della citazione.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, applicato al Tribunale di Reggio Emilia a far data dal 3/12/2008, all’udienza del 15/1/2009, ed è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. alla successiva udienza del 29/1/2009.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando nella causa promossa da T.I. s.n.c., nei confronti di Impresa individuale geom. M. G. in persona dell’omonimo titolare, con la chiamata in causa di M. s.a.s. di G. geom. M. & C.

nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

-       dichiara il difetto di legittimazione passiva del geom. M. G. quale titolare dell’omonima impresa individuale;

-       rigetta la domanda nei confronti di M. s.a.s.;

-       compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Reggio Emilia, 29/1/2009


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