Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12349 - pubb. 01/04/2015

Vincolo di destinazione, tutela della garanzia patrimoniale e onere della prova

Tribunale Reggio Emilia, 10 Marzo 2015. Est. Morlini.


Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. – Interpretazione restrittiva per non violare il precetto dell’art. 2740 c.c. – Impossibilità di negozio destinatorio puro e necessità di collegamento con altra fattispecie negoziale – Necessità comunque di penetrante vaglio sulla meritevolezza di tutela e sulla prevalenza rispetto agli interessi sacrificati – Applicazione alla materia dell’elaborazione giurisprudenziale in tema di fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. – Sussiste



Il vincolo di cui all’art. 2645-ter c.c., norma da interpretare restrittivamente per non svuotare di significato il principio della responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., non può essere unilateralmente autodestinato su di un bene già in proprietà con un negozio destinatorio puro, ma può unicamente collegarsi ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa.

Gli interessi meritevoli di tutela che legittimano il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., devono essere esplicitati nell’atto di costituzione, devono essere valutati in modo stringente e devono essere prevalenti rispetto agli interessi sacrificati dei creditori del disponente estranei al vincolo.

Così come per l’omogena materia del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., anche nel caso di vincolo di destinazione ex art. 2645 c.c., spetta al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, e tale categoria di bisogni deve essere interpretata in senso ampio. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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