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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9755 - pubb. 27/11/2013.

Valore dell’assegno bancario nei rapporti tra traente e prenditore e presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante


Tribunale di Roma, 19 Novembre 2013. Est. Cavallo.

Assegno bancario – Assegno privo di valore cartolare – Rapporti diretti tra traente e prenditore – Promessa di pagamento.


L’assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell’art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell’inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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