Nullità di contratto derivato stipulato da una P.A.
Appello di Bari, 11 Dicembre 2023. Pres. Labellarte. Est. Dellosso.
Contratti stipulati dalla pubblica amministrazione – Necessità della forma scritta ad substantiam – Omessa redazione del contratto in un unico documento – Nullità
I contratti stipulati dalla pubblica amministrazione debbono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta ed in un unico documento sottoscritto sia dall'organo rappresentativo esterno dell'ente (in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione) che dal contraente privato, con l'unica deroga eccezionalmente prevista dall'art. 17, r.d. n. 2440 del 1923 per i contratti conclusi con le ditte commerciali.
In alternativa, i contratti della P.A. possono essere stipulati mediante la elaborazione comune del testo contrattuale, ossia con la sottoscrizione - ancorchè non contemporanea bensì avvenuta in tempi e luoghi diversi - di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia concordato dalle parti (cfr. Cass. n. 8023/2000; sez. un. n. 6827/2010; Cass. n. 12540/2016).
Le suesposte regole di forma solenne per i contratti della pubblica amministrazione costituiscono l'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio delle funzioni di controllo e risultano funzionali all'esigenza di tutela delle risorse pubbliche. (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Angiuli