Richiesta di informazioni e copia di documentazione relativa a un libretto di risparmio postale da parte dell’erede
ABF di Roma, 09 Marzo 2022, n. 4145. Pres. Sirena. Est. Patti.
Coerede di un libretto di deposito a risparmio – Subentro – Richiesta di copia di documentazione e informazioni concernenti i rapporti tra intermediario e de cuius – Informazione adeguata alla clientela – Art. 119 tub – Applicabilità – Obbligo di produzione documentale – Estensione temporale – Ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione
L’erede di un libretto di deposito a risparmio, subentrando nella posizione del de cuius, ha diritto di chiedere copia della documentazione concernente tutti i rapporti intercorsi tra l’intermediario e il de cuius, senza limiti «rispetto all’ostensibilità delle informazioni ivi contenute, compresi i dati relativi a terzi» e contenente sia il dettaglio della movimentazione sia i nomi dei beneficiari delle singole operazioni disposte.
Tale richiesta – trattandosi di documentazione volta a regolamentare il rapporto bancario considerato nel suo complesso – non rientrerebbe nell’ambito disciplinato dall’art. 119 tub, bensì nell’alveo dell’art. 117 tub, con conseguente applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto.
In particolare, al fine di definire l’estensione temporale dell’obbligo di produzione documentale dell’intermediario, deve farsi riferimento alle prime richieste di produzione formulate dall’erede. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti
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