La nullità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI è assoluta ed è sempre rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado di giudizio
Tribunale di Salerno, 05 Febbraio 2020. Est. Valentina Ferrara.
Nullità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI – Nullità assoluta rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado e quindi anche se sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale
È viziato da nullità assoluta e non relativa il contratto di fideiussione omnibus che sia una riproduzione dello schema contrattuale relativo alla fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie predisposto dall’ABI.
Nello specifico, deve escludersi l'applicabilità della nullità parziale ex art. 1419 c.c. perché la gravità delle violazioni in esame, - che incidono pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola in modo significativo - rispetto ai superiori valori di solidarietà, muniti di rilevanza costituzionale (art. 2 Cost.), che permeano tutto l'impianto dei rapporti tra privati, dalla fase prenegoziale (art. 1137 c.c.) a quella esecutiva (artt. 1175, 1375 c.c.), ben giustifica che sia sanzionato l'intero agire dei responsabili di quelle violazioni senza che possa in contrario opporsi il principio di conservazione degli atti giuridici.
L’eccezione de qua, seppur se sollevata dal fideiussore in reconventio reconventionis per la prima volta nella comparsa conclusionale, è idonea ad attivare il dovere del Giudice di rilievo ex officio ex art. 1421 c.c. per quanto sancito da Cass. SS.UU. con le pronunce gemelle n. 26242 e 26243 del 2014. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara
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