Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16694 - pubb. 10/02/2017

Conto corrente con apertura di credito, contestazione degli estratti conto periodici e computo delle C.M.S.

Tribunale Parma, 26 Gennaio 2017. Est. Antonella Ioffredi.


Contratto di conto corrente con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione relativa alla mancata contestazione degli estratti conto periodici - Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio al c.d. “uso piazza” - Computare delle C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione - Condanna della banca alle restituzione delle somme illegittimamente trattenute



In tema di rapporto di conto corrente bancario la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non preclude la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano - In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale - In mancanza di espressa pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S - Ai fini del calcolo del TEG si deve computare l’incidenza delle C.M.S. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara


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