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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14869 - pubb. 28/04/2016.

E' nullo il contratto di swap concluso presso la sede della società privo dell'indicazione della facoltà di recesso ex art. 30 TUF


Tribunale di Roma, 13 Aprile 2016. Est. Garri.

Intermediazione finanziaria - Contratto di swap - Natura di strumento finanziario - Indicazione nel contratto della facoltà di recesso - Necessità - Nullità


Il contratto di swap rientra nella categoria degli strumenti finanziari di cui alla lettera a) dell'articolo 30, comma 1, del TUF e, nell'ipotesi in cui venga concluso presso la sede del cliente, lo stesso dovrà contenere, a pena di nullità, l'indicazione della facoltà di recesso di cui ai commi 6 e 7 della citata disposizione normativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Matteo Di Pumpo


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