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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 9-ter

Conflitto positivo di competenza

I. Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo. (CCII)

II. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l’articolo 9-bis, in quanto compatibile. (CCII)

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(1) Articolo introdotto dall’art. 8 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica  è entrata in vigore il 16 luglio 2006.