Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari
I. Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito. (CCII)
II. Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri. (1)
(CCII)