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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito

Art. 226

Denuncia di crediti inesistenti

I. Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati. (CCII)