Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO III - Del concordato preventivo
Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo
Degli accordi di ristrutturazione dei debiti
I. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161 (1). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. (CCII)
II. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. (CCII)