I. La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore (*) o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell’art. 17.
(CCII)
II. Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell’articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.
(CCII)
III. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26. Contro il decreto della corte d’appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all’articolo 17 per ogni altro interessato. (1)
(CCII)
IV. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato. (2)
(CCII)
V. Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.
(CCII)
________________
(*) L'art. 20 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, ha aggiunto all'art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 settembre 2012, n. 221, i seguenti commi:
9-ter. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita
un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto.
Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei
beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il
liquidatore al curatore.
9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato
preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della
relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio
decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto
dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo
trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del
predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si
applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.
9-quinquies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di
distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo
591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto
riepilogativo finale delle attivita' svolte.
9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per
le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto
per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con
modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite
specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.
Entrata in vigore
L'art. 20 citato, al sesto comma, prevede che le modifiche di cui sopra si applicano, anche alle
procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data del 13 settembre 2014, a decorrere dal
novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Circolare 27 giugno 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014.
(1) Periodo aggiunto dall’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
(2) Comma aggiunto dall’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).