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Codice Amministrazione di Sostegno

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
CAPO II
Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale

Art. 414

Persone che possono essere interdette

I. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.