Codici & Città
CODICI
Civile-Giurisp.
Societario-Giurisp.
Terzo settore
Condominio-Giurisp.
Amm.Sostegno-Giurisp.
Proc.Civile-Giurisp.
Mediazione-Giurisp.
Negoziazione-Giurisp.
Arbitrato-Giurisp.
Fallimentare-Giurisp.
Fallimentare-
Ragionato
Crisi e Insolvenza
Correttivo CCII
Crisi Bancarie e Fondi
Sovraindebitamento-Giurisp.
Amm.Straord.-Giurisp.
Bancario-Giurisp.
TUB - Testo Unico Bancario
Risolzione, Bail-in
Finanziario
-Giurisp.
TUF - Testo Unico Finanza
FORI
Milano
Roma
Torino
Bologna
Firenze
Bari
& ------------------- &
Ancona
Bergamo
Brescia
Brindisi
Cremona
Forlì
Genova
Mantova
Modena
Monza
Napoli
Napoli nord
Novara
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Pescara
Piacenza
Prato
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
Rovigo
Salerno
Santa Maria Capua Vetere
Treviso
Udine
Varese
Venezia
Verona
Vicenza
FOCUS
Riv. Diritto Bancario
Riv. Crisi e Insolvenza
Riv. Esecuzione Forzata
Riv. Condominio&Locaz.
Riv. Sovraindebitamento
Riv. Separazione e Div.
& ------------------- &
Procura Gen. Cassazione
Il Leasing
Tutela della Persona
& ------------------ &
Milano Sentenze
Roma Sentenze
Napoli Sentenze
Torino Sentenze
Bologna Sentenze
Firenze Sentenze
Bari Sentenze
& ----------------- &
Corte di Cassazione
Corte Costituzionale
Gazzetta Ufficiale
Banca d'Italia
Consob
&----------------------&
ARCHIVI
BLOG
OPINIONI
SITO CLASSICO
Foglio di giurisprudenza
Direttore Franco Benassi
ilcaso.benassi@gmail.com
Apri Menu
Home
Articoli
Riviste & Sezioni
Riv. Diritto Bancario
Riv. Crisi e Insolvenza
Riv. Diritto e Proc. civile
Riv. Esecuzione Forzata
Riv. Condominio&Locaz.
Riv. Sovraindebitamento
Riv. Separazione e Div.
& ------------------- &
Arbitrato
Articoli
Bancario e Finanziario
Cass. Sez. Unite Civili
Civile
Condominio e Locazioni
Crisi e Insolvenza
Deontologia
Diritto e Proc. civile
Famiglia e Minori
Fallimentare
Finanziario e Bancario
Internet & Technology
Leasing
Lavoro
Medico e Responsabilità
Penale Impresa
Persone
Procura Gen. Cassazione
Societario
Sovraindebitamento
Tributario
Trust
Articoli (old)
& -------------------- &
Convegni
Aste & Avvisi
LiquidaGest
Libri
Cerca in tutto il sito
Cerca tra gli Articoli
Cerca Città
Merito
-
Ultime Pubblicate
Thursday 04 March 2021
Revoca degli amministratori ed indicazione nella delibera della giusta causa.
Amministratore – Revoca per giusta causa – Motivazione – Indicazione della giusta causa di revoca.
Ai fini della sussistenza della giusta causa di revoca degli amministratori, è necessario che la stessa risulti espressamente dalla delibera assembleare di revoca.
L’assenza nella delibera di qualsiasi riferimento esplicito alle cause che in concreto hanno determinato l’impossibilità di proseguire nella gestione della società in collaborazione con gli amministratori in carica al momento del subentro della nuova maggioranza non permette di ritenere sussistente una giusta causa di revoca.
Dal mutamento della compagine sociale non può discendere in modo automatico l’incrinarsi della fiducia tra le componenti sociali; se tale mutamento rende impossibile il persistere del rapporto fiduciario con i precedenti amministratori, tale impossibilità deve essere adeguatamente e sufficientemente motivata almeno in sede di delibera di revoca.
Il risarcimento del danno da revoca senza giusta causa deve avere ad oggetto una somma di denaro almeno pari ai compensi che l’amministratore avrebbe percepito qualora la propria attività non fosse stata anticipatamente interrotta rispetto alla sua naturale scadenza. (Fabiola Tombolini) (riproduzione riservata)
Tribunale Firenze, 10 November 2021.
Tuesday 02 March 2021
Responsabilità da direzione e coordinamento in materia di società controllate da enti pubblici.
Direzione e coordinamento di società - Società controllate da enti pubblici - Responsabilità ex art. 2497 c.c. - Presupposti.
La fattispecie di responsabilità ex art. 2497 c.c. in materia di società controllate da enti pubblici presuppone la prova, a carico della parte che la invoca, della esistenza "cumulativa" non solo a) della titolarità, in capo ad una società o ad un ente, di un potere di direzione e di coordinamento nei confronti di altra società, ma anche degli ulteriori elementi quali b) la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della eterodiretta; c) l'agire nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui; d) il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione e/o la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società; d) lo stretto nesso di causalità tra la condotta di eterogestione abusiva ed il pregiudizio prospettato. (Massimiliano Silvetti) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 18 February 2021.
Wednesday 24 February 2021
Contratti bancari, onere della prova e diritto di accesso alla documentazione.
Contratti bancari – Rapporto di conto corrente – Accertamento addebiti illegittimi – Onere della prova a carico del ricorrente – Obbligo di produzione integrale del contratto bancario e degli estratti conto – Sussistenza.
Il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell’applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell’addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Né può il correntista dolersi di non aver reperito la documentazione, atteso il disposto dell’art. 119, ultimo comma, T.U.B. (d. lgs. n. 385/1993) il quale prevede in particolare che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Il comma 4 dell’art. 119 T.U.B. riconosce al cliente un diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nell’esecuzione del rapporto, da interpretare, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Tribunale Forlì, 15 February 2021.
Tuesday 02 March 2021
Contratto di conto corrente con apertura di credito, azione di ripetizione dell’indebito e contenuto dell’eccezione di prescrizione della banca.
Contratti bancari - Contratto di conto corrente assistito da apertura di credito - Azione di ripetizione dell’indebito del correntista - Eccezione di prescrizione estintiva della banca - Contenuto - Indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte - Necessità - Esclusione.
In tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sulla banca che voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista, che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
Pertanto, allorché l’intento della banca di avvalersi della prescrizione sia stato manifestato mediante l’apposita eccezione, la genericità e persino l’eventuale errore relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa non incide sul potere-dovere del giudice di esaminare l’eccezione e di stabilire in concreto ed autonomamente – in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio – se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte medesima. (Costanza Radice) (riproduzione riservata)
Appello Torino, 15 February 2021.
Wednesday 03 March 2021
Oneri probatori del correntista a fronte dell’eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla banca.
Contratti bancari – Conto corrente assistito da apertura di credito – Azione di ripetizione dell’indebito da parte del correntista – Eccezione di prescrizione estintiva della banca – Natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse – Prova – Onere a carico del correntista.
Nell’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito intentata dal correntista, un volta eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del correntista provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi il versamento come mero ripristino della disponibilità accordata e che sposti per quel versamento l’inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto. (massima ufficiale)
Appello Torino, 15 February 2021.
Thursday 25 February 2021
Nullità del contratto derivato per difetto di causa nonché per assenza di elementi idonei a consentire una razionale previsione e determinazione del rischio assunto.
Contratto derivati Purple Collar – Obblighi informativi – Alea – Rischi dell'operazione e misura degli stessi – Funzione di copertura – Nullità del contratto per difetto di causa e indeterminatezza dell’oggetto contrattuale – Nullità del derivato per mancata indicazione del fair value dell’operazione alla data della stipula e ai rischi sottesi alla stipula del contratto in relazione ai tassi forward – Condanna alla restituzione dell'indebito.
Lo schema contrattuale del contratto derivato ha il suo fulcro e la sua causa contrattuale astratta nella condivisione di un rischio tra i contraenti, che sono ab origine portatori di interessi contrapposti in ordine alla concretizzazione dello stesso.
La valutazione circa l'eventuale squilibrio dell'alea nello swap che nasce con dichiarata funzione di copertura deve essere effettuata in maniera più rigorosa, tenendo anche a mente il collegamento con l'operazione sottostante di finanziamento, l'interesse concreto del cliente al contenimento del rischio e la funzione dell'intermediario, sempre tenuto ex art. 21 TUF ad agire nell'interesse dell'investitore. Nell’ipotesi di valutazione negativadi tali elementi, i contratti derivati devono ritenersi privi del requisito della causa di cui all’art. 1325 c.c., inteso come idoneità dello stesso a soddisfare gli interessi in concreto perseguiti ed esplicitati nello stesso contratto da entrambe le parti.
In tema di meritevolezza degli interessi perseguiti con contratti atipici ex art. 1322 c.c., in particolare per i contratti c.d. “derivati”, l’art. 21 TUF e l’art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998 hanno portata imperativa e inderogabile anche in applicazione dei principi della direttiva 93/22/CEE, prescrivendo che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e dell’integrità del mercato.
L’indeterminatezza del contratto per mancata indicazione (i) del fair value dell’operazione alla data della stipula; (ii) dei rischi sottesi alla stipula del contratto, stante la mancanza di informazioni sui differenziali attesi in relazione al verificarsi dei tassi forward; (iii) delle potenziali perdite a cui si è esposta la Società nell’ipotesi di scenario peggiore si riflette sulla determinabilità dell'oggetto del contratto con conseguente nullità dello stesso.
In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo” Cass. S.U., 12/05/2020, n. 8770).
La Banca non solo deve indicare il Mark to Market dell’operazione, ma deve, altresì, specificare la relativa formula di calcolo e fornire un quadro informativo, dettagliato e puntuale, tale da rendere all’investitore chiaramente percepibile ogni rischio connesso al contratto. (Matteo Di Pumpo) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 08 February 2021.
Wednesday 03 March 2021
Concordato preventivo con riserva: da quando decorre il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione?.
Concordato Preventivo – Domanda di concordato c.d. con riserva – Termine per la presentazione del piano e della proposta – Decorrenza – Data del deposito del ricorso.
Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Tribunale Udine, 08 February 2021.
Thursday 04 March 2021
Rilevanza della colpa lieve ai fini dell’omologazione del piano del consumatore.
Piano del consumatore - Colpa lieve - Effetti.
Il tenore del nuovo art. 7, comma 2, lett d-ter consente di escludere che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all’omologa del piano del consumatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli Nord, 06 February 2021.
Tuesday 09 February 2021
Sovraindebitamento: omologa piano del consumatore, interpretazione estensiva del requisito di meritevolezza alla luce del nuovo codice della crisi.
Piano del consumatore - Requisito di meritevolezza e graduale indebitamento - Convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria - Cessione di crediti futuri ex art. 8 comma 1 bis introdotto dalla l. 176/2020.
Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla l. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l’accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.
Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l’esame della meritevolezza può essere incentrato sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/20120.
La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva.
In relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l’apertura della procedura (come quello stipendiale), gli stessi entrano a far parte dell’attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali, con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. Il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data di apertura del concorso non potrà quindi continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale; questo principio può trovare applicazione nella analoga fattispecie che si presenta in caso di procedura di sovraindebitamento, anche in ragione della constatazione che il nuovo codice della crisi e del sovraindebitamento prevede espressamente che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione, previsione contenuta nell’art. 1 bis dell’art. 8 l. 3/2012 modificato, con effetto dal 25 dicembre 2020, dalla legge 176/2020. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona, 05 February 2021.
Tuesday 09 February 2021
Effetti del concordato preventivo sulla prescrizione dei crediti.
Concordato preventivo – Prescrizione dei crediti – Decorrenza del termine dal giorno in cui diviene esecutivo il progetto di ripartizione.
Il termine di prescrizione dei crediti concorsuali nei confronti di debitore ammesso al concordato preventivo decorre da quando diviene esecutivo il progetto di ripartizione parziale o finale. (Claudia Balestrazzi) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 03 February 2021.
Tuesday 02 March 2021
Covid-19 e sospensione delle vendite nei giudizi di divisione.
Covid-19 - Sospensione delle vendite - Giudizi di divisione - Applicazione - Limiti.
L’art. 54-ter D.L. 17/3/2020, n. 18, inserito dalla Legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27, modificato dall’art. 4, comma 1, primo periodo del D.L. 28/10/2020, n. 137 e dall’art. 13, comma 14, D.L. 31/12/2020, n. 183, sebbene norma di carattere eccezionale e di strettissima interpretazione, è applicabile alle vendite effettuate in sede di divisione endoesecutiva, atteso il collegamento funzionale tra il giudizio divisorio e la procedura esecutiva.
La sospensione non opera per l’intero giudizio divisionale ma solo per la fase dell’eventuale vendita in ragione del richiamo espresso alla disciplina del processo esecutivo contenuto nell’art. 788 3° c. c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Bergamo, 03 February 2021.
Tuesday 16 February 2021
L'obbligo di astensione del giudice che della causa 'ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo' non è applicabile all'ipotesi di cassazione per 'error in procedendo'.
Ricusazione e astensione - Giudice designato nella sentenza di Cassazione con rinvio restitutorio e improprio - Obbligo di astensione - Insussistenza.
La norma dell'art. 51 n. 4 c.p.c., relativa all'obbligo di astensione del giudice che della causa "ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo", non è applicabile nell'ipotesi di cassazione per "error in procedendo" con rinvio cd. restitutorio (o improprio) al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di rinvio cd. proprio a seguito di annullamento per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla sentenza cassata. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 02 February 2021, n. 2248.
Saturday 20 February 2021
Presunzione relativa a prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari: la dichiarazione di incostituzionalità è applicabile anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato.
Prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari - Presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Estensione al lavoro autonomo e professionale - Declaratoria di incostituzionalità - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
In tema di prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera di Corte Cost. n. 228 del 2014 - che ha ritenuto irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo sia a sua volta produttivo di reddito - retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 02 February 2021, n. 2240.
Saturday 20 February 2021
Prestito contro cessione del quinto e sentenza Lexitor.
Rapporti bancari - Estinzione anticipata del contratto di prestito contro cessione del quinto - Diritto del consumatore alla estinzione anticipata del contratto di prestito contro cessione del quinto.
Il giudice nazionale è tenuto a offrire una interpretazione conforme al diritto europeo dell’art. 125 sexies TUB e pertanto, nel caso di estinzione anticipata del contratto di prestito contro cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi connessi alla erogazione del credito, ivi compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto, (cd. upfront), in proporzione alla vita residua del negozio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova, 02 February 2021.
Tuesday 16 February 2021
Sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio: è ammissibile la domanda tardiva di insinuazione al passivo.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Domanda tardiva di insinuazione al passivo – Ammissibilità.
Alla stregua di una interpretazione letterale e sistematica della norma di cui all’art. 14 octies comma 3 della legge n. 3/2012, deve ritenersi ammissibile la domanda tardiva di insinuazione al passivo nell’ambito del procedimento di soluzione della crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova, 01 February 2021.
Wednesday 10 February 2021
Nullità parziale della fideiussione redatta secondo lo schema ABI.
Nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa c.d. antitrust – Eccezione riconvenzionale – Decadenza ex art. 1957 c.c. – Sussistenza.
In caso di conformità della fideiussione allo schema censurato dalla Banca d’Italia, deve essere dichiarata la nullità parziale delle singole clausole, con conseguente decadenza delle fideiussioni ex art. 1957 c.c. e liberazione dei garanti. (Nicola Maragna) (Pietro Stizzoli) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona, 29 January 2021.
Saturday 13 February 2021
Conseguenze della nullità parziale della fideiussione redatta secondo lo schema ABI.
Nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa c.d. antitrust – Eccezione riconvenzionale – Decadenza ex art. 1957 c.c. – Sussistenza.
In caso di conformità della fideiussione allo schema censurato dalla Banca d’Italia, deve essere dichiarata la nullità parziale delle singole clausole, con conseguente decadenza delle fideiussioni ex art. 1957 c.c. e liberazione dei garanti. (Nicola Maragna) (Pietro Stizzoli) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona, 29 January 2021.
Tuesday 02 February 2021
Azione possessoria di reintegrazione e manutenzione nel possesso, distinzione e termine di decadenza.
Azione di reintegrazione e manutenzione nel possesso – Termine di decadenza – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – Plurimi atti lesivi del possesso – Decorrenza del termine di decadenza – Onere della prova della tempestività dell’azione
Azione di manutenzione nel possesso – Molestia di diritto.
L’azione di reintegrazione deve essere proposta entro un anno dal compimento dello spoglio, mentre l’azione di manutenzione deve essere proposta entro un anno dall’inizio dell’attività molestatrice.
Tali termini sono termini di decadenza e, pertanto, non soggetti alle cause di interruzione e sospensione della prescrizione e, inoltre, sono termini di natura sostanziale, nel senso che il loro inutile decorso estingue il diritto alla tutela del possesso.
Il decorso del termine di decadenza è oggetto di una eccezione in senso stretto; pertanto, esso non è rilevabile d’ufficio.
In presenza di una pluralità di atti lesivi del possesso la lesione (spoglio o molestia) è unica se gli atti successivi al primo sono a questo connessi (soggettivamente e oggettivamente) in modo tale da costituirne la semplice continuazione. In tal caso il termine di decadenza decorre dal primo atto, diversamente il termine di decadenza decorre ex novo per ciascuno di essi.
Una volta eccepita e allegata dal resistente la decadenza (l’ultrannualità dell’azione), spetta al ricorrente la prova della tempestività dell’azione o, più limitatamente, la prova di un atto di spoglio o molestia ulteriore e successivo rispetto a quello per il quale il resistente ha provato il decorso del termine.
La molestia del possesso può essere anche di diritto, e in tal senso è molestia il compimento di atti giuridici volti a ostacolare o impedire l’esercizio del possesso quali ingiunzioni, opposizioni, diffide. (Alessandro Del Borrello) (Michele D'Ardes) (riproduzione riservata)
Tribunale Lanciano, 27 January 2021.
1
NEWSLETTER
Iscrizione gratuita alla mailing list
PER RICEVERE LA NOSTRA NEWSLETTER
TRASMETTERE LA GIURISPRUDENZA
INVIA LA GIURISPRUDENZA
Sostieni IL CASO.it
DONA!