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Diritto di Famiglia
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Tuesday 06 April 2021
Riconoscimento del provvedimento di adozione straniero da parte di coppia omosessuale maschile.
Adozioni - Coppia omosessuale maschile - Minore - Adozione legittimante - Provvedimento straniero di attribuzione - Riconoscimento - Condizioni.
Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 31 March 2021, n. 9006.
Tuesday 06 April 2021
Giudicato sulla cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario e pendenza del giudizio circa il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Famiglia - Giudicato sulla cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario - Pendenza del giudizio circa il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell’ex coniuge - Sopravvenienza del riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità dello stesso matrimonio - Conseguenze in materia di assegno divorzile.
In tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 31 March 2021, n. 9004.
Friday 19 March 2021
Dichiarazione dello stato di adottabilità: la nomina di un unico difensore per entrambi i genitori è lesiva del diritto di difesa.
Adozione – Procedimento – Dichiarazione dello stato di adottabilità – Posizione della madre autonoma e distinta da quella paterna – Nomina di un unico difensore per entrambi i genitori lesiva del diritto di difesa – Nullità.
Nel procedimento di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, la posizione, anche processuale, della madre è per sé autonoma e distinta da quella paterna; essendo ciascuna portatrice, di istanze e interessi individui, separati e tra loro naturalmente diversi e, per ciò stesso, anche potenzialmente contrapposti; come emerge anche dalla rilevazione del dato sociale, in cui ancora spesso manca una compiuta indipendenza e autonomia della posizione della madre: ne consegue che la nomina di un unico difensore per entrambi i genitori è lesiva del diritto di difesa ex art. 24 Cost. della madre e dà luogo ad un conflitto di interessi «virtuale», da cui discende la nullità della costituzione di un genitore e quindi dell’intero procedimento rispetto al quale il vizio si è verificato.
Alla nullità del procedimento per nullità della costituzione di un genitore non consegue la rimessione della controversia al tribunale, posta la tassatività dei casi in cui il giudice di legittimità può rilevare la nullità della sentenza di primo grado e la scarsa coerenza con le esigenze di speditezza cui risponde il procedimento diretto alla dichiarazione di adottabilità; il giudice del gravame deve piuttosto provvedere alla rinnovazione degli atti medesimi, ex art. 354, comma 4, cod. proc. civ. con rinvio all’art. 356 del medesimo codice. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 05 March 2021, n. 6247.
Thursday 18 March 2021
Il livello di educazione impartita dai genitori si rivela nella condotta illecita tenuta dal figlio minore.
Fatto illecito commesso da minore - Responsabilità dei genitori - Inadeguatezza dell’educazione impartita al figlio - Prova presunta dalle modalità dello stesso fatto illecito.
L’inadeguatezza dell’educazione impartita dai genitori, quale fondamento, ex art. 2048 c.c., della responsabilità dei medesimi per il fatto illecito commesso dal figlio minore, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore (Nel caso di specie, uno studente minorenne, prossimo alla maggiore età, nel corso dell’anno scolastico, durante le lezioni e, comunque, all’interno dell’istituto scolastico, in quattro diverse occasioni, offendeva verbalmente il docente, lo molestava impedendogli di tenere lezione, lo minacciava e spintonava). (Giuseppe D’Elia) (riproduzione riservata)
Tribunale Sondrio, 03 March 2021.
Thursday 25 March 2021
Revoca di trasferimento immobiliare effettuato nell’ambito di divorzio.
Divorzio - Revoca di un trasferimento immobiliare - Presupposti per la sua qualificazione come atto a titolo oneroso - Oneri probatori della sussistenza della funzione solutorio-compensativa - La preesistenza di un’ipoteca non esclude l’eventus damni - Estensione delle statuizioni in capo al cessionario.
Nelle causa di revocatoria gli atti di trasferimento immobiliari posti in essere in esecuzione di accordi tra coniugi in sede di separazione personale possono essere qualificati atti a titolo oneroso oppure a titolo gratuito.
Essi rivestono i tratti dell’onerosità quando ricorre in concreto il comodato di una sistemazione solutoria compensativa dei rapporti di natura patrimoniale maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
L’onere di allegare e provare la sussistenza in concreto della funzione solutorio–compensativa è in capo a chi unisca l’efficacia dell’atto di trasferimento e quindi in capo ai convenuti in revocatoria: in difetto essi vanno qualificati atti a titolo gratuito.
La mera circostanza della preesistenza di una ipoteca sull’immobile oggetto dell’atto di trasferimento non è di per se idonea ad escludere la sussistenza dell’eventus damni.
Nell’ipotesi di trasferimento a titolo particolare avvenuto in corso di causa delle ragioni creditorie dell’attrice e di intervento ex artt. 111 ult. comma c.p.c. della cessionaria, le statuizioni del provvedimento decisorio vanno estese nei confronti della cessionaria. (Franco Di Stefano) (riproduzione riservata)
Tribunale Frosinone, 03 March 2021.
Thursday 18 March 2021
Esecutività di sentenza straniera in tema di paternità naturale e violazione del diritto alla prova.
Esecutività di sentenza straniera – Paternità naturale – Accertamento – Motivazione – Ammissione e poi revoca della prova del DNA – Violazione del diritto alla prova della parte.
In tema di esecutività della sentenza straniera, integra una violazione del diritto alla prova della parte, tenuta agli obblighi seguenti alla sentenza di cui viene richiesta l'esecutività, e così pure dell'ordine pubblico processuale, la decisione del giudice straniero che, in relazione a un rilevante bene della vita (quale l'accertamento della paternità naturale), si basa su una motivazione apodittica, resa dopo avere dapprima disposto d'ufficio e poi immotivatamente revocato l'ammissione della prova del DNA, pur in presenza di dichiarata disponibilità all'esame da parte del preteso padre, così emergendo l'irrazionalità dell'interruzione del procedimento formativo di una prova avente particolare valore dimostrativo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 26 February 2021, n. 5327.
Saturday 27 February 2021
Acquisizione alla nascita del cognome paterno anziché dei cognomi di entrambi i genitori: la Corte solleva innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale.
Filiazione - Cognome del figlio - Attribuzione del cognome paterno anziché dei cognomi di entrambi i genitori - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile.
La Corte costituzionale solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 11 February 2021, n. 18.
Thursday 18 March 2021
Covid-19 e spostamenti: le limitazioni alla libertà personale possono avvenire solo in base ad atto motivato della Autorità giudiziaria.
Covid-19 – Spostamenti – Dichiarazioni non vere che avrebbero consentito lo spostamento – Reato – Esclusione – DPCM 8 marzo 2020 – Violazione del principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost..
Non è configurabile il delitto di cui all’art. 483 c.p. nei confronti chi abbia dichiarato falsamente di trovarsi in una delle condizioni che consentivano gli spostamenti anche all’interno del Comune di residenza in base al DPCM 8 marzo 2020, in quanto la norma di cui all’art. 1 del predetto DPCM deve ritenersi contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. in forza del quale le limitazioni alla libertà personale possono avvenire solo in base ad atto motivato della Autorità giudiziaria (e non già in base ad una atto amministrativo) e “nei casi e nei modi previsti dalla legge” e dunque con provvedimento di natura singolare, essendo invece precluse limitazioni generalizzate e assolute della libertà personale come sarebbe l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini; da questo punto di vista il divieto di ogni spostamento dalla abitazione, salvo in determinati casi consentiti, si risolverebbe non già in una mera limitazione della libertà di circolazione di cui all’art. 16 Cost., ma in una conculcazione – preclusa alla Autorità Amministrativa, financo al Presidente del Consiglio dei Ministri – dell’inviolabile diritto di libertà personale; conseguentemente, disapplicata in parte qua la norma secondaria contrastante con il dettato costituzionale, la falsa rappresentazione delle condizioni di liceità del comportamento comunque consentito risulta priva di rilevanza offensiva, siccome riconducibile alla categoria del “falso inutile”.
(Il GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia ha di conseguenza pronunciato sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto, rigettando la richiesta di decreto penale di condanna formulata in relazione al predetto reato dal PM). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Reggio Emilia, 27 January 2021.
Friday 26 February 2021
Ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e il coniuge superstite.
Pensione di reversibilità - Controversia tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato - Forma della decisione - Sentenza - Provvedimento assunto con decreto - Ricorso per cassazione - Deduzione di vizi motivazionali - Ammissibilità.
La decisione giudiziale riguardante la ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e il coniuge superstite al momento del decesso deve essere resa, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo vigente, con sentenza. Ne consegue che il provvedimento assunto dal giudice di secondo grado con decreto conserva la natura e il valore di sentenza, e può essere impugnato con ricorso per cassazione per vizi motivazionali, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 18 January 2021, n. 692.
Saturday 30 January 2021
Immobile acquistato da uno solo dei coniugi dopo la separazione personale.
Regime patrimoniale dei coniugi – Comunione legale dei beni – Separazione personale – Effetti – Immobile acquistato da uno solo dopo la loro separazione personale – Opponibilità ai terzi.
Il rapporto tra le previsioni novellate di cui all’art. 2659 c.c., comma 1 e art. 191 c.c., commi 1 e 2, deve spiegarsi nel senso che, tra i coniugi già in regime di comunione legale dei beni, non diviene di proprietà comune l’immobile acquistato da uno solo di essi dopo la loro separazione personale, quest’ultima costituendo causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall’art. 191 c.c., comma 2.
Invece, per l’opponibilità ai terzi dei descritti effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all’acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione del coniuge acquirente dello stato di separazione, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l’esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall’annotazione del provvedimento di separazione a margine dell’atto di matrimonio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 13 January 2021, n. 376.
Wednesday 27 January 2021
Ascolto del richiedente protezione internazionale: la Cassazione detta principi e le regole.
Protezione internazionale - Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente - Criteri.
In tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, oltre a rispondere ai criteri predicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, deve essere anche argomentata in modo idoneo a rivelare la relativa "ratio decidendi", senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni, che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice cosicché il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale.
Tale valutazione non può ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione dei fatti accaduti, ma postula una valutazione complessiva del racconto e l’osservanza del principio, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), secondo cui nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se la narrazione "è, in generale, attendibile" con ciò intendendosi attribuire a tale inciso un significato di "globalità", del tutto opposto alla atomizzazione delle circostanze narrate.
Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del ricorrente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati" deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni presso gli organi specificamente indicati dalla norma deve essere osservato dal giudice in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 12 January 2021, n. 265.
Friday 19 February 2021
Legittimazione 'iure proprio' del genitore per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente - Legittimazione “iure proprio” del genitore - Contributo - Allontanamento del figlio per motivi di studio - Sussistenza - Condizioni.
In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 31 December 2020, n. 29977.
Friday 05 February 2021
Convenzione stipulata tra i coniugi prima della pronuncia di separazione mediante un atto di 'puntuazione'.
Separazione personale - Convenzione stipulata tra i coniugi prima della pronuncia di separazione - Atto di “puntuazione” - Efficacia - Esclusione - Fondamento.
In materia di separazione dei coniugi, il regolamento concordato fra i coniugi mediante un atto di "puntuazione" avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una separazione consensuale, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione della separazione, mentre qualora i coniugi addivengano ad una separazione giudiziale, le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 15 December 2020, n. 28649.
Friday 05 March 2021
Procedimento di divorzio in appello svolto secondo il rito camerale.
Procedimento di divorzio in appello - Rito camerale - Piena applicabilità del rito ordinario - Esclusione - Conseguenze - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni.
Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 30 November 2020, n. 27234.
Thursday 25 February 2021
Il provvedimento di revisione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio ha efficacia immediatamente esecutiva.
Famiglia – Assegno di mantenimento – Revisione – Efficacia immediatamente esecutiva.
Il provvedimento adottato dal tribunale su ricorso del coniuge che chieda la revisione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio ha efficacia immediatamente esecutiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Procura Generale della Cassazione, 17 November 2020, n. .
Tuesday 22 December 2020
Pensione di reversibilità e rinuncia stragiudiziale all’assegno divorzile.
Pensione di reversibilità – Rinuncia all’assegno di divorzio – Validità – Condizioni.
Non sussiste il diritto alla pensione di reversibilità da parte dell’ex coniuge che abbia rinunciato stragiudizialmente all’assegno divorzile, dovendo ritenersi valida la rinuncia all’assegno contenuta in un atto transattivo stipulato successivamente alla sentenza di divorzio, non essendo a tal fine necessario l’intervento giurisdizionale, con la precisazione che successivamente alla rinuncia l’assegno divorzile non può essere ripristinato con la semplice richiesta dell’avente diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova, 02 November 2020.
Friday 12 February 2021
Assegnazione della casa familiare nel giudizio di separazione personale dei coniugi.
Separazione personale dei coniugi - Casa familiare - Assegnazione parziale al coniuge non collocatario dei figli - Condizioni.
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 15 October 2020, n. 22266.
Friday 23 October 2020
Requisiti per la sussistenza della holding familiare di fatto e irrilevanza del rapporto di coniugio qualora il rapporto d’affari sovrasti l’alibi familiare.
Fallimento – Holding familiare di fatto – CdA esterno ed esautoramento degli organi interni
Fallimento – Holding di fatto – Requisiti – Irrilevanza spendita del nome – Organizzazione imprenditoriale e utilità
Fallimento – Holding familiare di fatto – Abusiva eterodirezione – Affectio familiaris – Non sussistenza.
Sussiste la holding familiare di fatto allorquando ogni società, benché intestata a solo uno dei soci, agisca sulla base di decisione prese da una sorta di CDA esterno, composto dagli stessi soci, con esautoramento degli organi interni.
I requisiti della holding di fatto consistono nella eterodirezione da parte dei soggetti coinvolti, nell'esautoramento degli enti governati ab externo , non occorrendo la spendita del nome, irrilevante nel caso di holding di fatto, che il nome può anche non spendere mai; essendo integrata l'organizzazione imprenditoriale dalla stessa struttura d'impresa propria delle società eterodirette; e ravvisandosi, comunque, l'utilità della holding sdf nella distrazione a proprio favore di profitti aziendali delle società (cfr. Cass. 20 maggio 2016 n. 10507).
L’estrema vicinanza operativa di due soggetti non è giustificata dalla mera affectio familiaris nel caso in cui il rapporto di affari sovrasti, per intensità ed estensione, ogni possibile alibi familiare e sia diretto ad una cogestione di enti da parte dei soggetti medesimi finalizzata alla realizzazione di un profitto personale a scapito delle società eterodirette. (Alfonso Ippolito) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza, 06 October 2020.
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