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Deontologia
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Legittimità
Thursday 25 March 2021
Illegittime le norme sui giudici onorari che prevedono la loro partecipazione ai collegi.
Ordinamento giudiziario - Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile - Giudici ausiliari - Corti d'appello - Stato giuridico e funzioni - Assegnazione del giudice onorario ausiliario all'esercizio delle funzioni giurisdizionali esercitate dagli organi collegiali, salva la possibilità di sostituzioni o integrazioni dei collegi, disposte con provvedimenti provvisori, in conseguenza di situazioni organizzative temporanee ed eccezionali tali che ne impediscano la composizione e il regolare funzionamento.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 17 March 2021, n. 41.
Saturday 03 April 2021
Sottoscrizione di sentenza da parte di giudice estraneo al collegio.
Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio - Nullità ex artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. - Rilevabilità d'ufficio - Provvedimenti conseguenziali della Corte di cassazione - Rinvio allo stesso giudice - Riesame del merito - Necessità.
La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 09 March 2021, n. 6494.
Thursday 01 April 2021
Impugnazione della sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri per vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento.
Procedimento disciplinare – Sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale – Vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento – Impugnazione nei termini e nei modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950 – Necessità – Fondamento – “Actio nullitatis” – Esperibilità – Limiti.
L'impugnazione della sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento, è esperibile nei termini e con i modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 161, comma 1, c.p.c., secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, essendo l'"actio nullitatis" - esercitabile senza limitazioni di tempo - limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza del provvedimento, nei quali difetti, cioè, alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità dello steso come provvedimento giurisdizionale. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 05 March 2021, n. 6177.
Friday 02 April 2021
L'amministratore di sostegno non può agire in giudizio per chiedere il pagamento del compenso professionale.
Amministratore di sostegno abilitato all'esercizio della professione forense - Costituzione personale in giudizio, ex art. 86 c.p.c., in rappresentanza del beneficiario - Diritto al compenso professionale - Esclusione - Fondamento.
L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 05 March 2021, n. 6197.
Saturday 20 March 2021
Abuso della qualità di magistrato: il CSM assolve, le Sezioni Unite della Cassazione riformano la decisione.
Magistratura - Illecito disciplinare - Abuso della qualità di magistrato.
In relazione all’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), l’abuso della qualità di magistrato, al fine di ottenere un trattamento di miglior favore per sé o per altri, può anche essere effettuato implicitamente, quando la conoscenza della qualità stessa si inserisce in un contesto che concorre ad evidenziare una pressione psicologica sulla controparte o che comunque è idoneo ad incidere sulle determinazioni della stessa sino al punto di indurla ad addivenire ad un dato rapporto contrattuale (sentenza n. 33089 del 2019). Ragione per cui tale illecito sussiste anche quando non venga spesa in modo esplicito la qualità di magistrato, se essa è nota all’interlocutore, essendo necessario l’uso strumentale di detta qualità allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti, per sé o per altri (sentenza 28 maggio 2020, n. 10086).
L’illecito in questione, infatti, ha il duplice fine di preservare la fiducia nell’imparzialità del magistrato, in relazione alla possibilità che l’abuso della qualità per un fine ingiusto determini negli interlocutori il dubbio circa la permeabilità a richieste di soggetti interessati a influenzarlo nell’esercizio delle funzioni, e di garantire una linearità di comportamento, riconducibile al dovere generico di correttezza nella vita privata; inoltre, l’ingiusto vantaggio non viene in considerazione solo in quanto contra ius, dovendosi accogliere una nozione più ampia di ingiustizia, comprendente anche gli scopi che mirano all’ottenimento di trattamenti di favore non comunemente praticati, ma richiesti tramite la spendita della qualità di magistrato quale strumento diretto al loro raggiungimento (sentenza 23 novembre 2018, n. 30424).
[Nel caso di specie, la Sezione disciplinare del C.S.M. ha assolto l’incolpato dopo aver dato atto che lo stesso, nell’ambito della scuola di formazione diretta dal Dott. X. , rilevando che egli era delegato da quest’ultimo a controllare la formazione delle borsiste, partecipava ad interrogatori incrociati sulla vita sentimentale e sessuale delle ragazze alle quali presentava il c.d. "regolamento" della scuola e presenziava alla firma dei contratti da parte degli aspiranti. La sentenza ha poi anche rilevato che dalla ricostruzione complessiva della vicenda emergeva "un delicato quadro sotto il profilo del clima di soggezione psicologica nel quale venivano a trovarsi alcuni dei giovani aspiranti magistrati". Nel procedere all’irrogazione della sanzione, la Sezione disciplinare ha ricordato la "peculiare gravità dei comportamenti emersi" e il ruolo centrale che il Dott. Y. rivestiva all’interno della scuola.
Dopo tale articolata ricostruzione, però, la decisione in esame ha ritenuto di dover assolvere l’incolpato dall’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), sulla base della semplice affermazione per cui l’attività di "intermediazione" esercitata dal Dott. Y. non era stata svolta utilizzando la qualità di magistrato, ma semplicemente il suo ruolo di stretto collaboratore del Dott. X. , sufficiente a creare la necessaria pressione psicologica.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 04 March 2021, n. 6004.
Tuesday 16 March 2021
Determinazione del compenso dell’avvocato in controversia di valore superiore ad euro 1.500.000.
Avvocato – Compenso – Controversia di valore superiore ad Euro 1.500.000,00 – Modalità in concreto di determinazione da parte del giudice – Fase stragiudiziale antecedente al concordato preventivo.
La liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla stregua dei parametri sanciti dal D.M. n. 140 del 2012, ed in relazione all’attività professionale da lui svolta, nell’interesse del proprio cliente, in una controversia di valore superiore ad Euro 1.500.000,00, postula che l’operato del giudice, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.M., predetto, consenta di individuare le modalità di determinazione del concreto importo originario - ricompreso tra quelli minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente (fino ad Euro 1.500.000,00) - successivamente da incrementarsi, specificandosene il criterio concretamente adottato, in funzione dell’effettivo valore della controversia, della natura e complessità della stessa, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 02 March 2021, n. 5674.
Saturday 10 April 2021
Avvocato: criteri per la liquidazione giudiziale del compenso.
Avvocato - Liquidazione giudiziale del compenso - D.m. n. 140 del 2012 - Controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00 - Criteri - Esplicitazione - Modalità.
La liquidazione giudiziale del compenso spettante all'avvocato, in base ai parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012, per l'attività professionale svolta in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che la relativa statuizione, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.m. cit., espliciti le concrete modalità di determinazione dell'importo originario - compreso tra i valori minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente - e specifichi il criterio in concreto adottato per effettuare il successivo incremento, in funzione dell'effettivo valore della controversia, della natura e complessità della causa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 02 March 2021, n. 5674.
Tuesday 06 April 2021
Doppio contributo unificato solo quando vi sia un giudizio impugnatorio.
Impugnazioni - Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Presupposti - Natura impugnatoria del giudizio - Necessità - Fattispecie.
I presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 sussistono solo allorché si è in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la debenza del predetto importo supplementare valorizzando la natura non impugnatoria del giudizio di reclamo innanzi alla Corte di appello avverso il provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un notaio da una Commissione regionale di disciplina). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 26 February 2021, n. 5426.
Thursday 11 March 2021
Responsabilità del giudice per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Magistratura – Responsabilità civile – Responsabilità per concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – Omessa verifica della idoneità della fideiussione.
In caso di comportamento colposo di un soggetto idoneo a cagionare un danno, la condotta dolosa di altro soggetto che non si ponga come autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, non è idonea ad interrompere il nesso causale con l’evento dannoso, ma potrà, al più, assumere rilievo solo sul piano della selezione delle conseguenze dannose risarcibili.
In materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all’operare di più concause ed all’individuazione di quella cd. "prossima di rilievo" nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e art. 1127 c.c., comma 1.
La concessione della provvisoria esecuzione deve essere sempre preceduta (e non seguita) dalla verifica della corrispondenza dell’offerta cauzione all’entità degli oggetti indicati dell’art. 648 c.p.c., comma 2. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 22 February 2021, n. 4662.
Friday 02 April 2021
Responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari.
Notai - Illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari - Commissione degli illeciti in un periodo inferiore all'anno - Requisito della sistematicità della condotta - Configurabilità - Fondamento - Limiti.
In tema di responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari, il requisito della non occasionalità, richiesto dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913, è compatibile anche con una collocazione temporale degli illeciti confinata entro un periodo inferiore all'anno, non dovendo necessariamente sussistere un rapporto di adeguata proporzione tra il numero delle pratiche illecite e il volume complessivo dell'attività professionale calcolato su base annuale e non essendo richiesto un monitoraggio esteso ad un periodo predefinito a priori, fatta salva la necessità che le violazioni non risultino isolate o del tutto episodiche. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 22 February 2021, n. 4645.
Friday 12 March 2021
Il diritto di cronaca non legittima la pubblicazione delle immagini delle persone coinvolte.
Diritto di cronaca – Esercizio – Notizia – Rilevanza ai fini della legittimità della pubblicazione delle immagini delle persone coinvolte – Esclusione.
L’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni che giustificano l’esercizio del diritto di cronaca, non rileva ai fini della legittimità della pubblicazione delle immagini delle persone coinvolte nella vicenda narrata, dovendosi accertare uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti, ovvero il loro consenso o le altre condizioni eccezionali previste dall’ordinamento giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito da una minore in stato vegetativo, che in occasione di un articolo pubblicato su talune testate giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore che si era appositamente recato in ospedale per farle visita). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 19 February 2021, n. 4477.
Saturday 27 March 2021
Il custode del sequestro penale ha diritto al compenso?.
Indennità di custodia - Ambito della locuzione "avente diritto" di cui all'art. 58, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
La locuzione "avente diritto" di cui all'art. 58, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, utilizzata per indicare il soggetto cui non spetta alcun compenso per la custodia dei beni sottoposti al vincolo del sequestro penale, individua il titolare di un diritto soggettivo alla restituzione dei beni ovvero il titolare di una posizione di fatto tutelata dall'ordinamento, quale il possessore, sicché non rientra nella menzionata locuzione il mero detentore "nomine alieno" di detti beni. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 19 February 2021, n. 4522.
Saturday 20 March 2021
Illecito del magistrato che nega ad una donna in detenzione domiciliare l'autorizzazione ad abortire.
Disciplina della magistratura - Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Magistrato di sorveglianza - Diniego di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per sottoporsi a interruzione volontaria di gravidanza - Motivazione - Generica affermazione dell'insussistenza dei presupposti normativi - Configurabilità dell'illecito.
Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il comportamento di un magistrato di sorveglianza che - per negare ad una donna ristretta in regime di detenzione domiciliare l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per sottoporsi ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza - abbia adottato un provvedimento la cui motivazione consiste nella sola declamazione dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 284, comma 3, c.p.p., richiamato dall'art. 47 ter della legge n. 354 del 1974, privando così la richiedente della possibilità di cogliere la ragione della decisione, destinata a risolversi nell'espressione di un immotivato diniego. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 15 February 2021, n. 3780.
Thursday 11 March 2021
Transazione: l’obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori non si estende nei confronti di chi, pur avendo aderito alla transazione, non abbia assunto la qualità di parte processuale.
Giudizio definitivo transattivamente - Solidarietà ex art. 68 R.D.L. N. 1578 del 1933 - Operatività anche nei confronti degli aderenti alla transazione che non siano stati parti del giudizio - Esclusione.
L’obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutte le parti che vi abbiano aderito ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi nei confronti di chi, pur avendo aderito alla transazione, non abbia tuttavia assunto la qualità di parte processuale. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 09 February 2021, n. 3052.
Wednesday 03 February 2021
Competenza del geometra e costruzioni civili in cemento armato.
Geometri - Costruzioni civili in cemento armato - Progettazione e direzione dei lavori - Competenza del geometra - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 08 January 2021, n. 100.
Thursday 04 February 2021
Sulla liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014.
Liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 - Vincolo ai parametri medi - Esclusione - Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi - Specifica motivazione - Necessità.
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 07 January 2021, n. 89.
Wednesday 10 February 2021
La nozione di 'grave scorrettezza' che rende sanzionabili i comportamenti del magistrato ha carattere elastico.
Magistratura - Illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Grave scorrettezza - Carattere elastico - Funzionalità - Nozione - Fattispecie.
La nozione di "grave scorrettezza" richiamata dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel rendere sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque abbia con esso rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ha carattere "elastico"; pertanto, in funzione del giudizio di sussunzione dei fatti accertati nella norma che tipizza il predetto illecito, il giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione (anche implicitamente) richiama, sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che, come tale, è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività; ne consegue che deve ritenersi violato il dovere di correttezza gravante sul magistrato dall'inosservanza di quelle regole di civile comportamento che devono connotare i rapporti sociali (regole di educazione, di lealtà, di onestà intellettuale e pratica, di convenienza sociale) e la cui osservanza è volta, nello specifico, a preservare, anzitutto, le relazioni interpersonali nel rispetto della diversità dei ruoli e, con esse, il buon andamento dell'ufficio giudiziario e la sua stessa unitarietà funzionale, essendo dato di comune esperienza quello per cui, sul profilo oggettivo del servizio, si riverbera, in modo virtuoso, il corretto svolgimento delle prime. (Il principio è stato applicato in relazione ai comportamenti di un magistrato con ruolo dirigenziale che erano sconfinati nella mancanza di rispetto, nell'aggressività verbale e nel dileggio gratuito nei confronti di colleghi del proprio ufficio giudiziario). (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 30 December 2020, n. 29823.
Saturday 30 January 2021
Prestazioni professionali e pattuizione forfettaria del corrispettivo: in caso di recesso del cliente spetta in misura proporzionale.
Professioni intellettuali - Recesso - Del cliente - Previsione negoziale di un compenso forfettario - Recesso del cliente - Diritto al compenso per le prestazioni eseguite - Sussistenza - Determinazione - In misura proporzionale all'intero compenso.
In materia di prestazioni professionali, il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che esso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per l'opera svolta. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 29 December 2020, n. 29745.
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