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Tuesday 30 March 2021
Risarcimento danni da movida notturna.
Immissioni rumorose e altri danni conseguenti alla c.d. movida notturna – Violazione dei diritti fondamentali – Responsabilità del Comune – Risarcimento del danno non patrimoniale – Quantificazione del danno in via equitativa.
Sussiste la responsabilità del Comune per non aver posto in essere tutto quanto era in suo potere per ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti previsti per ciascuna zona, secondo la sua classificazione acustica, e, in generale, per evitare o contenere gli altri effetti nocivi della movida.
Il Comune deve pertanto essere condannato al risarcimento del danno non patrimoniale per non aver impedito le immissioni rumorose illecite, ex artt. 2043 e 2059 c.c. nei confronti degli attori residenti, a fronte della violazione del loro diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle normali attività di godimento dell’habitat domestico e di quartiere.
Questo peculiare danno di carattere non patrimoniale non può che essere valutato con criterio equitativo, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., non potendo essere provato nel suo preciso ammontare. (Silvia Bortolotti) (Marco Buffa) (Alessandro Sodde) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 11 March 2021.
Friday 19 March 2021
Sequestro giudiziario e sequestro conservativo di somme di denaro nella successione ereditaria.
Successione ereditaria – Provvedimenti cautelari o conservativi – Sequestro di beni fungibili (denaro) – Inammissibilità sequestro giudiziario
Successione ereditaria – Provvedimenti cautelari o conservativi – Sequestro di beni fungibili (denaro) – Ammissibilità del sequestro conservativo.
È inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario avente ad oggetto la custodia o la gestione temporanea di beni fungibili, quali il denaro.
Sebbene il legittimario totalmente pretermesso non acquista non acquista all’apertura della successione la qualità di erede né la titolarità di beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l’utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario, l’esperimento dell’azione petitoria, in tanto quanto volta al recupero di beni ereditari posseduti da altri, si tradurrà nel conseguimento di una pronuncia di condanna alla restituzione di tali beni, che ben può trovare tutela nelle forme del sequestro conservativo, quale unica cautela percorribile, posto che il diritto ereditario dell’erede pretermesso è destinato a sfociare, per la parte del relictum abusivamente prelevata, in un diritto di credito. (Matteo Borgini) (riproduzione riservata)
Tribunale Varese, 10 March 2021.
Friday 02 April 2021
La notifica della cartella esattoriale ha un effetto interruttivo, non sospensivo, della prescrizione del credito.
Notifica della cartella esattoriale - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Effetto sospensivo - Esclusione - Termine per l’inizio dell’esecuzione ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Irrilevanza.
In tema di riscossione di crediti contributivi, la notifica della cartella esattoriale ha un effetto interruttivo, ma non sospensivo, della prescrizione del credito, che riprende a decorrere dalla data della notifica, senza che rilevi il termine di sessanta giorni concesso al debitore per l'adempimento, durante il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2, e 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, è preclusa ogni azione esecutiva da parte del concessionario. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 09 March 2021, n. 6499.
Wednesday 24 March 2021
Quando il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.
Compravendita – Immobili – Nullità testuale – Dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico – Validità del contratto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.
La nullità comminata dall’art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40, della L. n. 47 del 1985, va ricondotta nell’ambito dell’art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile. Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 05 March 2021, n. 6191.
Thursday 11 March 2021
Responsabilità del giudice per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Magistratura – Responsabilità civile – Responsabilità per concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – Omessa verifica della idoneità della fideiussione.
In caso di comportamento colposo di un soggetto idoneo a cagionare un danno, la condotta dolosa di altro soggetto che non si ponga come autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, non è idonea ad interrompere il nesso causale con l’evento dannoso, ma potrà, al più, assumere rilievo solo sul piano della selezione delle conseguenze dannose risarcibili.
In materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all’operare di più concause ed all’individuazione di quella cd. "prossima di rilievo" nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e art. 1127 c.c., comma 1.
La concessione della provvisoria esecuzione deve essere sempre preceduta (e non seguita) dalla verifica della corrispondenza dell’offerta cauzione all’entità degli oggetti indicati dell’art. 648 c.p.c., comma 2. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 22 February 2021, n. 4662.
Friday 12 March 2021
La cessione del quinto che estingue altra cessione del quinto si surroga alla prima.
Surrogazione – Cessione dello stipendio – Prevalenza Cessione successiva a Delegazione – DPR n. 180/50
Mediazione obbligatoria d.lgs. 28/2010 – Esclusione obbligo mediazione per controversie di lavoro anche se in materia bancaria.
La cessione del quinto che estingue altra cessione del quinto, si surroga alla prima, anche in ordine all’anteriorità ai fini dell’opponibilità verso i terzi, divenendo opponibile altresì verso una delegazione sul quinto dello stipendio antecedente alla seconda cessione. Inoltre, la delegazione sul quinto dello stipendio non prevede alcun un vincolo sul TFR, previsto dal Dpr 180/50 soltanto per la cessione dello stipendio.
L’art.5 Decreto legislativo del 04/03/2010 - N. 28 prevede tale procedimento come condizione di procedibilita' della domanda, espressamente escludendo dal suo ambito applicativo i “procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;”. Restano esclusi anche i giudizi relativi a cause di lavoro. La natura della pretesa, indipendentemente da contratto di finanziamento posto alla base, era strettamente conseguente al rapporto di lavoro, con la conseguenza che non può ritenersi sottoposta alla mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n.282010. Analogamente il giudizio di opposizione, rientrante nella competenza funzionale ed inderogabile del medesimo Giudice, soggiace alle stesse regole e, trattandosi di causa di lavoro, rimane esclusa dall’applicazione dell’art. 5 Decreto legislativo del 04/03/2010 - N. 28. (Pier Andrea Milanini) (riproduzione riservata)
Tribunale Benevento, 22 February 2021.
Saturday 10 April 2021
Effetti della opposizione del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno.
Risarcimento del danno - Condanna generica - Separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Opposizione del convenuto - Ammissibilità - Conseguenze - Verifica, in termini di certezza, dell'esistenza o dell'inesistenza del danno - Necessità - Effetti sulla prosecuzione della pretesa attorea in una separata fase od in un distinto giudizio.
L'opposizione del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno è ammissibile ed impone al giudice di stabilire se il pregiudizio si sia verificato o meno con certezza e non con semplice probabilità, con la conseguenza che l'accertamento negativo di detto danno preclude la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio. Tale prosecuzione è, invece, legittima ove siffatto accertamento, pur condotto in termini di certezza e non di probabilità, dia esito positivo, ma sia nondimeno necessario quantificare in concreto il pregiudizio in esame in una separata fase od in un distinto giudizio. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 22 February 2021, n. 4653.
Friday 12 March 2021
Il diritto di cronaca non legittima la pubblicazione delle immagini delle persone coinvolte.
Diritto di cronaca – Esercizio – Notizia – Rilevanza ai fini della legittimità della pubblicazione delle immagini delle persone coinvolte – Esclusione.
L’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni che giustificano l’esercizio del diritto di cronaca, non rileva ai fini della legittimità della pubblicazione delle immagini delle persone coinvolte nella vicenda narrata, dovendosi accertare uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti, ovvero il loro consenso o le altre condizioni eccezionali previste dall’ordinamento giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito da una minore in stato vegetativo, che in occasione di un articolo pubblicato su talune testate giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore che si era appositamente recato in ospedale per farle visita). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 19 February 2021, n. 4477.
Wednesday 31 March 2021
Responsabilità da cose in custodia e liquidazione del danno non patrimoniale per morte causata da fatto illecito.
Responsabilità aquiliana – Responsabilità da cose in custodia – Sufficienza del nesso causale tra cosa e danno – Interruzione del nesso causale: caso fortuito
Responsabilità aquiliana – Morte causata da fatto illecito – Liquidazione del danno non patrimoniale – Criteri – Danno morale e personalizzazione del danno.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e richiede solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Tale responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione. (Fabrizio Gioffredi) (Massimo Salvadori) (riproduzione riservata)
Appello Firenze, 18 February 2021.
Tuesday 30 March 2021
Atto pubblico di compravendita stipulato pochi mesi prima del decesso del venditore con il proprio convivente ultraventennale.
Atto pubblico di compravendita – Atto tra conviventi ultradecennali – Mancata prova del pagamento del prezzo – Elementi indizianti – Simulazione – Sussistenza
Art. 1414 cod. civ. – Simulazione – Validità tra le parti contratto sottostante (donazione) – Requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge – Nullità – Sussistenza.
L’atto pubblico di compravendita stipulato pochi mesi prima del decesso del venditore con il proprio convivente ultraventennale, in mancanza del pagamento del relativo prezzo e in presenza di ulteriori elementi presuntivi, quali i rapporti non idilliaci intercorrenti tra il de cuius e il proprio unico erede legittimo, sono certamente idonei a provare l’intento simulativo e, per l’effetto, la sottostante mera donazione.
In applicazione dell’art. 1414, comma 1, cod. civ., il contratto simulato (compravendita) non produce effetti tra le parti contraenti, potendo solo spiegare effetti tra queste l’atto dissimulato (donazione), salvo che per tale ultimo contratto sussistano i requisiti di sostanza e di forma prescritti dalla legge. Nel caso in esame, mancavano i requisiti di forma prescritti a pena di nullità dalla legge: in particolare, a mente dell’art. 782 cod. civ. per la validità della donazione è necessario l’atto pubblico, che, in virtù dell’art. 2699 cod. civ., deve essere redatto da un notaio secondo le formalità previste. All’uopo, l’articolo 48 della legge 16/2/1913 n. 89 (legge notarile), a seguito della novella di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, stabilisce la presenza necessaria di due testimoni, di cui il notaio deve fare espressa menzione in principio dell’atto, per cui, in sua mancanza, il contratto è nullo per difetto di forma. (Raffaello Chillemi) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli Nord, 17 February 2021.
Friday 02 April 2021
Contratto dissimulato costituito da donazione stipulata senza la forma prescritta.
Art. 1414 cod. civ. – Simulazione – Validità tra le parti contratto sottostante (donazione) – Requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge – Nullità – Sussistenza.
In applicazione dell’art. 1414, comma 1, cod. civ., il contratto simulato (compravendita) non produce effetti tra le parti contraenti, potendo solo spiegare effetti tra queste l’atto dissimulato (donazione), salvo che per tale ultimo contratto sussistano i requisiti di sostanza e di forma prescritti dalla legge. (Raffaello Chillemi) (riproduzione riservata)
[Nel caso in esame, mancavano i requisiti di forma prescritti a pena di nullità dalla legge: in particolare, a mente dell’art. 782 cod. civ. per la validità della donazione è necessario l’atto pubblico, che, in virtù dell’art. 2699 cod. civ., deve essere redatto da un notaio secondo le formalità previste. All’uopo, l’articolo 48 della legge 16/2/1913 n. 89 (legge notarile), a seguito della novella di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, stabilisce la presenza necessaria di due testimoni, di cui il notaio deve fare espressa menzione in principio dell’atto, per cui, in sua mancanza, il contratto è nullo per difetto di forma.]
Tribunale Napoli Nord, 17 February 2021.
Wednesday 31 March 2021
Concorrenza sleale: viola l’art. 2598 c.c. la condotta del socio che anticipa le campagne promozionali.
Concorrenza sleale – Atti compiuti dal socio di società organizzatrice di campagne promozionali – Campagne promozionali anticipate organizzate in proprio dal socio – Azione risarcitoria ed inibitoria – Legittimazione ad agire degli altri soci – Sussiste
Concorrenza sleale – Atti compiuti dal socio di società organizzatrice di campagne promozionali – Campagne promozionali anticipate organizzate in proprio dal socio – Utilizzo di informazioni riservate per anticipare campagne promozionale non allineate a quelle organizzate dalla società – Attività di concorrenza sleale – Violazione dei principi della correttezza professionale – Sussiste
Concorrenza sleale – Prova dei fatti – Necessità – Prova della colpa – Non necessità – Inibitoria – Doverosità – Penale per future attività illecite – Mancata concessione – Retroversione degli utili – Infondatezza – Pubblicazione della sentenza – Fondatezza.
Sussiste la legittimazione attiva del socio di una società avente ad oggetto la selezione e la programmazione degli acquisti dei prodotti elettronici per conto dei soci e l’organizzazione di campagne promozionali a carattere nazionale ad agire in giudizio contro un altro socio responsabile di aver posto in essere atti di concorrenza sleale consistente nell’anticipare la promozione di prodotti il cui prezzo era stato concordato tra tutti i soci, praticando un prezzo ulteriormente ribassato.
Sussiste la concorrenza sleale prevista dal n. 3 dell’art. 2598 c.c. in caso di utilizzo di informazioni riservate e di mancato allineamento sulle modalità concordate circa le tempistiche di determinate offerte promozionali da parte del socio di una società che ha ad oggetto l’organizzazione di campagne promozionali su tutto il territorio nazionale, le cui tempistiche e condizioni i soci sono tenuti a rispettare al fine di promuovere il marchio concesso in sub licenza dalla società ai soci stessi per contraddistinguere i propri punti vendita.
Una volta raggiunta la prova della condotta di concorrenza sleale, non è necessaria la prova della colpa, in aderenza a quanto disposto dall’art. 2600 c. 3 c.c. e dal relativo accertamento deve conseguirne l’inibitoria. Tuttavia non può essere concessa la penale richiesta dall’attrice ai sensi degli artt. 2599 c.c. e 614-bis c.p.c., considerato che le condotte vietate sono state forzatamente identificate in maniera astratta, con riferimento alle future campagne promozionali della società partecipata e dalla riproposizione, da parte delle convenute, di elementi in qualche modo riconducibile a detta campagna. La fattispecie da sanzionare non si presta quindi ad essere diagnosticata con una rilevazione veramente automatica, come sarebbe necessario per applicare la penale, ma presuppone un ulteriore accertamento in fatto, per riconoscere il valore “anticipatorio” delle condizioni praticate dalle convenute rispetto alla promozione pianificata, e d’altra parte non si presta, sempre per il suo carattere astratto, ad una liquidazione forfettaria del danno conseguente.
Non può neppure essere riconosciuta la «reversione [o retroversione, o restituzione] degli utili» di cui all’art. 125, comma 3, c.p.i. non vertendo la presente causa in materia di tutela della proprietà industriale, e quindi di brevetto e diritto d’autore.
Va invece disposta la pubblicazione dell’estratto della sentenza (intestazione, parti, difensori, dispositivo, data – omessi il nome ed il cognome dei giudici) a cura e spese, in solido, dei responsabili degli atti di concorrenza sleale per due volte, a caratteri doppi del normale, sia nella versione cartacea, sia nella versione online – su “Corriere della Sera” e “Il Resto del Carlino” (Riferimenti normativi: artt. 2600, commi 2 e 3 e 2599 c.c.; 614-bis c.p.c.; art. 125, comma 3 e 126 D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). (Paolo Bontempi) (riproduzione riservata)
Tribunale Genova, 16 February 2021.
Friday 12 March 2021
Diffamazione in presenza di minori in tenera età.
Diffamazione - Requisiti - Comunicazione con più persone - Presenza di minori - Rilevanza - Condizioni.
In tema di risarcimento danni da diffamazione, il requisito della comunicazione con più persone può essere ravvisato nel caso in cui le frasi offensive siano pronunciate alla presenza di un adulto e di minori in tenera età qualora questi ultimi, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, ne possano cogliere la generica portata lesiva, tanto da rimanerne turbati o divenire a loro volta potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 15 February 2021, n. 3785.
Wednesday 10 March 2021
Quando il testatore fissa regole per la formazione delle porzioni dei coeredi.
Divisione “regolata” dei beni caduti in successione, ex art. 733 c.c. - Diritti degli eredi - Conseguenze.
Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal "de cuius", secondo quanto previsto dall'art. 727 c.c., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 12 February 2021, n. 3675.
Friday 19 February 2021
Fondo patrimoniale: la Cassazione riepiloga i principi che regolano l’istituto e gli oneri probatori in capo al creditore e al debitore che proponga opposizione all’esecuzione.
Fondo patrimoniale – Vincolo di destinazione – Espropriazione forzata – Onere della prova.
Poiché l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, il vincolo di inespropriabilità opera nei confronti dei creditori consapevoli che l’obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea.
Tale consapevolezza deve sussistere al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione e la prova dell’estraneità e della consapevolezza citate può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici essendo pertanto sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 08 February 2021, n. 2904.
Friday 19 February 2021
Qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, la prescrizione è regolata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. con decorrenza dal giorno del fatto.
Prescrizione - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato - Estinzione del reato o sopravvenienza di sentenza irrevocabile nel giudizio penale - Diritto al risarcimento - Termine prescrizionale applicabile e decorrenza - Ambito di applicazione.
L'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato, stabilisce che, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, od è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni e due anni) con decorso dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, si riferisce, alla stregua della sua formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto del detto comma 3, nonché della finalità di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. Pertanto, qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la norma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 04 February 2021, n. 2694.
Tuesday 09 February 2021
Effetti del concordato preventivo sulla prescrizione dei crediti.
Concordato preventivo – Prescrizione dei crediti – Decorrenza del termine dal giorno in cui diviene esecutivo il progetto di ripartizione.
Il termine di prescrizione dei crediti concorsuali nei confronti di debitore ammesso al concordato preventivo decorre da quando diviene esecutivo il progetto di ripartizione parziale o finale. (Claudia Balestrazzi) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 03 February 2021.
Wednesday 17 February 2021
L'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto.
Rinuncia alla servitù - Forma scritta - Necessità.
L'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto, ex art. 1350 c.c., e non può essere desunta indirettamente da fatti concludenti. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 02 February 2021, n. 2316.
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