Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9958 - pubb. 01/07/2010

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Appello Genova, 09 Gennaio 2014. .


Procedure concorsuali - Prededuzione - Principio della consecuzione delle procedure concorsuali - Prededuzione di crediti sorti in funzione di una precedente procedura di concordato successivamente estinta - Esclusione.



Le argomentazioni volte ad affermare o ad escludere la natura prededotta di determinati crediti che, prima della riforma della legge fallimentare, si fondavano sul principio della consecuzione delle procedure concorsuali non sono facilmente applicabili nel regime attuale, ove il carattere prededotto dei crediti sorti in costanza di una procedura concordataria è previsto dall'articolo 182 quater L.F. solo ai crediti da finanziamento. Si deve pertanto escludere che i crediti sorti nel corso di una determinata procedura di concordato preventivo che si sia estinta possano essere considerati "sorti in occasione o in funzione" di analoga procedura procedura che abbia fatto seguito alla prima. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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