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Tribunale di Rovigo, 27 Novembre 2013. .
Concordato preventivo - Falcidia dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca - Verifica dei presupposti di cui all'articolo 160, comma 2, L.F. - Potere del tribunale - Sussistenza.
Compete al tribunale la verifica dei requisiti previsti dall'articolo 160, comma 2, L.F. perché il piano di concordato possa prevedere la soddisfazione dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)