Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9772 - pubb. 04/12/2013

Reclamabilità dei provvedimenti resi in sede di attuazione delle misure cautelari

Tribunale Mantova, 19 Settembre 2013. Pres., est. Gibelli.


Procedimento cautelare - Misure di attuazione ex articolo 669 duodecies c.p.c. - Reclamabilità - Esclusione.



L'articolo 669 terdecies c.p.c. consente il reclamo esclusivamente contro l'ordinanza con la quale sia stato concesso o negato un provvedimento cautelare, non essendo reclamabili decisioni emesse ai sensi dell'articolo 669 duodecies c.p.c., trattandosi di pronunce prive di qualsivoglia contenuto decisorio, volte esclusivamente a precisare le modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare già emesso. A ciò si aggiunga che i provvedimenti di attuazione delle misure cautelari non hanno una natura cautelare bensì esecutiva, con la precisazione che, proprio perché la cautela è una sola, il provvedimento ex articolo 669 duodecies c.p.c. ne è soltanto l'appendice esecutiva; deve, pertanto, escludersi che anche il relativo provvedimento accessorio sia reclamabile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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