Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9620 - pubb. 24/10/2013

Alla Consulta l’art. 1 l. 689/1981: incostituzionale l’esclusione del principio della retroattività della lex mitior

Tribunale Cremona, 11 Settembre 2013. Est. Borella.


Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 L. 689/1981 - Contrasto con gli art. 3 e 117 Costituzione, in relazione all’art. 7 Cedu, all’art. 15 del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici e all’art. 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea - Rimessione atti alla Corte Costituzionale (art. 1 Legge 689/1981).



L’art. 1 della L. 689/1981, intitolato “principio di legalità”, prevede che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Non viene ripetuto perciò il principio dell’applicazione retroattiva della lex mitior, ossia l’applicazione della legge successiva più favorevole all’autore della violazione (art. 2 co. II c.p.). Tale lacuna deve ritenersi in contrasto con l’art. 3 della Costituzione e col principio di ragionevolezza e uguaglianza. (Il giudice solleva eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 1 L. 689/1981, nella parte in cui non prevede l’applicazione all’autore dell’illecito amministrativo della legge successiva più favorevole, in relazione all’art. 3 e 117 Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 Cedu, all’art. 15 del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici e all’art. 49 Carta di Nizza). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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