Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9483 - pubb. 26/09/2013

Obbligo di segnalazione della presenza della postazione fissa di autovelox e onere della prova

Tribunale Piacenza, 08 Giugno 2013. Est. Fazio.


Circolazione stradale - Segnaletica stradale - Violazione dei limiti di velocità - Accertamento mediante autovelox - Obbligo di segnalazione della presenza della postazione fissa di rilevamento - Necessità - Onere probatorio - A carico dell'amministrazione, se non risultante dal verbale di accertamento di infrazione.

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Istruttoria - Verbale di accertamento della violazione - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Conseguenze - Prova per testi - Inammissibilità - Querela di falso - Necessità.



Evidenti ragioni di tutela del buon andamento, efficienza, efficacia ed imparzialità dell’azione amministrativa implicano in capo alla amministrazione procedente un correlativo onere di documentazione dell’adempimento dell’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità, esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)

Funzionale all’attuazione di tali principi deve intendersi la predisposizione, da parte dell’Amministrazione, di appositi moduli prestampati da compilarsi in occasione della contestazione delle infrazioni; moduli che, pertanto, dovrebbero recare espressa menzione della presenza o dell’assenza di segnaletica mobile. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)

Ove il modulo notificato, e prodotto in atti, non rechi alcuna indicazione sul punto, neanche per implicito o per relationem, palese è l’inosservanza del disposto dell’art. 142 C.d.S., che assume rilevanza anche sotto il diverso e connesso profilo del vizio di motivazione dell’atto. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)

Finché non sia proposta e definita la querela di falso, e non sia pertanto caducata, insieme con l’atto, la sua forza preclusiva di ogni contrario accertamento, non possono essere ammessi mezzi istruttori tesi a contrastare il contenuto dell’atto a fede privilegiata. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)

Se l’atto pubblico non impugnato con querela di falso, non essendo contestabile dalle parti, implica l’inammissibilità delle prove orali contrarie (ciò che vale peraltro in linea generale per ogni prova documentale), a fortiori non può essere oggetto di prova orale “integrativa”. Essa, logicamente unilaterale potendo provenire solo dalla stessa Amministrazione a mezzo del funzionario autore dell’atto, vale infatti a rimuovere ogni certezza sul contenuto dell’atto amministrativo, rendendone possibile la modifica in ogni tempo ed al di fuori dei modi e termini di legge, vanificando tanto il sistema delle impugnazioni quanto lo strumento dell’autotutela, e rimuovendo pertanto ogni garanzia del corretto operato della P.A. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)

L’illegittima ammissione della prova orale vale ad attribuire alla P.A. la veste di “parte privilegiata”, riscontrando una posizione di supremazia solo apparentemente connessa all’esercizio di poteri autoritativi, ma in realtà contraria al corretto esercizio degli stessi; con ciò concedendo una posizione di favor priva di addentellati normativi. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini



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