Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9450 - pubb. 19/09/2013

Il potere d’ufficio di cui all’art. 281-ter c.p.c. non può supplire alle carenze di allegazione difensiva; deduzione della prova testimoniale e giusto processo

Tribunale Piacenza, 27 Giugno 2013. Est. Fazio.


Citazione in materia civile - Nullità della citazione - Sanatoria - Nullità della citazione per vizi afferenti alla vocatio in ius - Costituzione in giudizio del convenuto - Conseguenze.

Procedimento civile - Giudice - Attribuzioni e poteri.

Procedimento civile - Prova testimoniale civile - Ammissione - Modo di deduzione - Termini - Giusto processo - Violazione - Conseguenze.



Il vizio di vocatio in jus assume rilevanza quale vizio di nullità dell’atto introduttivo se ed in quanto abbia inficiato la regolarità del contraddittorio recando all’insopprimibile diritto di difesa, costituzionalmente garantito, un vulnus tale da rendere impraticabile ogni ipotesi di sanatoria; e cioè se ed in quanto si accerti la concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)

Il potere d’ufficio di cui all’art. 281-ter c.p.c. è attribuito al giudice monocratico unicamente in chiave sussidiaria, vale a dire per fornire elementi utili alla decisione ulteriori rispetto a quelli già articolati e dedotti dalle parti; non può, viceversa, in alcun caso essere esercitato per supplire alla carente di allegazione difensiva. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)

Viola l’art. 111 Cost. un’applicazione dell’art. 281-ter c.p.c., che determini la con-creta elusione delle norme regolatrici del processo e segnatamente: a) del regime delle preclusioni istruttorie, che imponeva a pena di decadenza la formulazione delle istanze istruttorie entro la prima udienza di comparizione, con la conseguenza che qualora il giudice non rilevi tale decadenza e fondi la sua decisione su una prova tardivamente acquisita al processo, la sentenza così pronunciata contiene un vizio di nullità derivante dalla violazione di una norma sul procedimento, che, secondo le regole ordinarie, si traduce in un motivo di impugnazione, che è onere della parte soccombente proporre; b) degli artt. 230 e 244 c.p.c., applicabili anche davanti al giudice di pace, che disciplinano modi e termini delle deduzioni istruttorie di prova orale, prescrivendone l’articolazione in capitoli specifici e separati. (Fattispecie in cui il giudice di pace aveva autorizzato la “eventuale richiesta per mezzi istruttori” ad altra udienza (la terza) fissata per la discussione “con eventuali testi” e a tale udienza ne aveva disposto l’escussione nonostante l’assenza di ogni indicazione di testi, di citazione testimoniale, e di capitolato di prova, articolato direttamente dal g.d.p. nelle forme di un interrogatorio libero). (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini



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