Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9197 - pubb. 01/07/2013

Concordato con riserva, accordo di ristrutturazione dei debiti e prededucibilità dei finanziamenti

Tribunale Piacenza, 17 Maggio 2013. Est. Boselli.


Concordato con riserva - Domanda di omologa di accordo di ristrutturazione ex art.182 bis L.F. - Prededucibilità dei finanziamenti erogati in esecuzione e in funzione dell'accordo omologato - Disciplina.



I crediti derivanti da finanziamenti erogati in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili per espressa previsione contenuta nell'articolo 182 quater, comma 1, L.F., mentre la prededucibilità di crediti relativi a finanziamenti erogati prima o contestualmente al deposito della domanda di omologa deve essere dichiarata nel decreto di omologazione dell'accordo ai sensi del secondo comma del citato articolo 182 quater. (Nel caso di specie, la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione è stata presentata a seguito di presentazione di ricorso per concordato preventivo con riserva) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli



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