Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9190 - pubb. 27/06/2013

Concordato con riserva, modifiche all'articolo 161 L.F. di cui al D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e applicazione alle procedure pendenti

Tribunale Pavia, 26 Giugno 2013. Est. Balba.


Concordato preventivo - Concordato con riserva - Applicazione ratione temporis delle modifiche di cui al D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - Applicazione alle procedure pendenti - Limiti.



Le disposizioni di cui all'articolo 161 L.F., così come modificate dall'art. 82 del D.L. n. 69/2013, trovano applicazione anche alle procedure pendenti nei seguenti termini: a) la disposizione che impone, a pena di inammissibilità, ulteriori oneri di deposito documentale consente al tribunale di richiedere la relativa integrazione ex art. 162, comma 1, L.F.; b) la disposizione che prevede la nomina del commissario trova applicazione a tutte le procedure pendenti, sia a quelle per le quali ancora non è stato emesso il decreto di concessione del termine sia a tutte le altre in quanto, nonostante il tenore letterale della norma (“con il decreto di cui al terzo comma il tribunale può nominare”) la ratio della disposizione, che consiste nel fornire al tribunale un efficace strumento di controllo dell’operato della società in concordato al fine di evitare abusi a danno dei creditori (che si accompagna all’obbligatorietà, oggi normativamente prevista, della compilazioni di relazioni informative sull’andamento della società e della procedura preconcordataria), non può soffrire alcun limite temporale nella sua applicazione e ciò anche in considerazione del fatto che già una parte della giurisprudenza di merito aveva anticipato tale figura nominando un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c.. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)


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