Trust a scopo di garanzia con vincolo non irrevocabile e imposta fissa di registro
Commissione tributaria provinciale di Ravenna, 30 Novembre 2012. Pres., est. Spizuoco.
Trust a scopo di garanzia - Vincolo di destinazione non irrevocabile e destinato ad esaurirsi - Applicazione della imposta di successione - Esclusione - Imposta fissa di registro.
Il trust a scopo di garanzia, ove il vincolo di destinazione dei beni in esso costituiti non abbia carattere definitivo ed irrevocabile e sia, quindi, destinato cioè ad esaurirsi con il raggiungimento dello scopo, non sconta l’imposta successoria, ma quella fissa di registro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli
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