Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8891 - pubb. 02/05/2013

Morte del socio unico accomandatario, ricostituzione della pluralità dei soci e nomina dell'amministratore provvisorio

Tribunale Piacenza, 20 Marzo 2013. Pres., est. Gabriella Schiaffino.


Società in accomandita semplice - Morte dell'unico socio accomandatario - Cause di scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci - Nomina di amministratore provvisorio.

Società in accomandita semplice - Morte dell'unico socio accomandatario - Inerzia dei soci accomandatari superstiti - Nomina del liquidatore giudiziale - Esclusione.



Nel caso di morte dell’unico socio accomandatario di una s.a.s. prima dello scadere del termine di sei mesi da tale evento i soci superstiti non possono invocare quale causa di scioglimento della società la previsione di cui all’art. 2323 c.c., comma 1, c.c.; in tale periodo la nomina di un amministratore provvisorio è atto dovuto anche al fine di garantire alla società la rappresentanza legale. (Massimo Coderoni) (riproduzione riservata)

Non sussistono i presupposti per richiedere al Tribunale la nomina di un liquidatore, ai sensi della previsione di cui all’art. 2275 c.c., qualora i soci accomandanti superstiti siano inerti e giustifichino tale richiesta solo con la circostanza di non ritenersi idonei per tale incombente. (Massimo Coderoni) (riproduzione riservata)


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