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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8484 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Bergamo, 29 Novembre 2012. Est. Gaballo.

Concordato preventivo - Formazione di una pluralità di classi con il medesimo trattamento - Oggettiva diversità di interessi - Ammissibilità.


La formazione di una pluralità di classi con il medesimo trattamento deve ritenersi ammissibile qualora sia giustificata da un’oggettiva diversità di interessi (nel caso concreto non può ritenersi giuridicamente identica la posizione dei creditori muniti di privilegio speciale garantiti aliunde con quella dei creditori muniti di privilegio generale, in relazione alla quota chirografaria non assistita da privilegio). (Massimo Gaballo) (riproduzione riservata)