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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8285 - pubb. 09/01/2013.

Liquidaziona posta in essere in esecuzione del piano di concordato e autorizzazione del giudice delegato


Tribunale di Vicenza, 11 Maggio 2012. Est. Limitone.

Fallimento – Concordato preventivo – Esecuzione – Autorizzazione del G.D. – Non necessità – Diniego di autorizzazione ad effettuare pagamenti in esecuzione del C.P. – Reclamo – Inammissibilità (artt. 26, 36, 164, 165, 182 l.f.).


L’attività liquidatoria posta in essere in esecuzione del piano concordato non è soggetta di norma ad autorizzazione del G.D., e pertanto un eventuale diniego di autorizzazione ad effettuare un pagamento concordatario non è reclamabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 26 l. fall.

Massimario, art. 36 l. fall.

Massimario, art. 164 l. fall.

Massimario, art. 165 l. fall.


Massimario, art. 182 l. fall.


Il testo integrale