Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8147 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Prato, 04 Giugno 2012. Est. Caterina Condò.


Offerta fuori sede di strumenti finanziari - Informazione sulla facoltà di recesso - Attività di promozione di collocamento presso il pubblico - Necessità.



Ai fini della sussistenza della fattispecie dell'offerta fuori sede di strumenti finanziari ex art. 30 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (ed, in particolare, dell'obbligo dell'intermediario di informare per iscritto il cliente della facoltà di recesso prevista dal comma 6 della norma), non è sufficiente che la raccolta dell'ordine di borsa avvenga al di fuori dei locali commerciali della banca, occorrendo altresì, in armonia rispetto alla prassi di tutela di una molteplicità di soggetti che informa la disciplina sulla sollecitazioni all'investimento, la presenza di una attività di promozione e di collocamento presso il pubblico da parte dell'intermediario, attività quest'ultima la cui definizione, in assenza di ulteriori indicazioni, deve desumersi dal tenore degli articoli 94 del d.lgs. 58/1998 citato e 1336 c.c., quale proposta contrattuale indifferentemente rivolta ad un numero non predeterminato di persone. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)