Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8024 - pubb. 31/10/2012

Credito del professionista iscritto all'albo e abrogazione dell'articolo 684 c.p.c. nella parte in cui richiede il parere della competente associazione professionale

Tribunale Varese, 11 Ottobre 2012. Est. Buffone.


Ingiunzione di Pagamento – Art. 633 c.p.c. – Credito del professionista iscritto in Albo (nella specie: commercialista) – Visto dell’Ordine di appartenenza insieme alla parcella – Art. 634 c.p.c. – Abrogazione – Sussiste – Art. 9 comma V l. 27/2012 – Effetti – Prova del credito – Contratto, preventivo, accorso.



L’art. 9, comma V, della l. 27/2012 ha comportato l’abrogazione dell’art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede, per il credito del professionista, che la domanda “deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale”. Ne consegue che, ai fini del procedimento monitorio, il professionista potrà avvalersi, quale prova per l’ingiunzione, dell’accordo con il cliente di cui all’art. 9, comma IV, l. 27/2012 oppure il preventivo di cui discute sempre la medesima norma: si tratta di documenti che testimoniano il rapporto professionale ed il suo contenuto “economico”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 634 c.p.c.

Massimario, art. 683 c.p.c.



Il testo integrale


 


Testo Integrale