Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8019 - pubb. 31/10/2012

Cessione dello stipendio per importi superiori al quinto e divieto di stipulare nuova cessione di credito

Tribunale Mantova, 15 Maggio 2012. Est. Bernardi.


Cessione dello stipendio da parte di soggetti privati a garanzia di restituzione di finanziamenti – Divieto di plurime cessioni anche in relazione a finanziamenti aventi durata inferiore a cinque anni – Sussistenza.



Poiché l’art. 5 del d.p.r. 180/1950 fa divieto di cedere lo stipendio per importi superiori al quinto, deve ritenersi che l'art. 39 co. 1 del d.p.r. 180/1950 vada coordinato con il precedente art. 5 ed interpretato nel senso che non è consentito stipulare una nuova cessione di credito in relazione a contratti di durata fino a cinque anni e ciò al fine di non compromettere la possibilità da parte del debitore di disporre di adeguati mezzi di sostentamento stante la riconducibilità degli emolumenti retributivi (nella misura di 4/5) all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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