Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 801 - pubb. 01/07/2007

Fornitura di servizi web e concorrenza sleale

Tribunale Prato, 16 Ottobre 2001. Est. Manna.


Contratto di fornitura di servizi web - Appalto di servizi - Blocco di messaggi destinati all'utente dei servizi - Illegittimità sussistenza - Concorrenza sleale.



Il contratto tra l'utente (titolare di solo indirizzo di posta elettronica e/o di sito web) ed un soggetto che svolga attività di provider, ha la natura di appalto di servizi ed il suo oggetto, costituito dai servizi informativi via internet, può essere variamente modulato nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti.
Tra i doveri gravanti sull'appaltatore del servizio di posta elettronica - non dichiarati in contratto, ma agevolmente ricavabili dagli obblighi di protezione derivanti dalla clausola generale degli art. 1175 e 1375 c.c. - vi è anche quello di evitare che il proprio utente di posta elettronica sia esposto ad un'attività di invio c.d. a pioggia (spamming) di messaggi e/o di materiali pubblicitari non richiesti, da parte di altri soggetti operanti nella rete.


 


omissis

letti gli atti del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. n. 888/01 R.G., promosso dalla E-T. Group s.r.l. nei confronti della Tex-Net Telecomunicazioni s.r.l.;

premesso che la società ricorrente domanda l'emissione di un provvedimento d'urgenza che imponga alla Tex-Net Telecomunicazioni s.r.l. di non inibire lo scambio di informazioni e/o di dati tra la E-T. Group s.r.l. e i suoi utenti o abbonati registrati;

che tale pretesa si basa sul fatto che la soc. ricorrente, titolare del nome a dominio «paginetessili.it» e del relativo portale, lamenta che la Tex-Net Telecomunicazioni s.r.l., società provider operante nel medesimo settore della prestazione in rete di servizi informativi relativi al settore produttivo tessile, abbia impedito ogni forma di comunicazione tra i propri iscritti, residenti sul suo server, e il predetto sito web, bloccandone le e-mail e ogni altra possibilità di dialogo, mediante l'attivazione di un opportuno sistema di riconoscimento della provenienza del messaggio;

che parte convenuta deduce, in senso contrario, di aver ricevuto da propri iscritti l'invito a non far pervenire loro messaggi di posta elettronica, newsletter ed altro, provenienti dal sito di paginetessili.it, e che la relativa attività della E-T. Group s.r.l. costituirebbe spamming (cioè invio di pubblicità «a pioggia») come tale vietato sia dalle norme deontologiche della Netiquettes, approvate dalla Naming Authority italiana, sia dall'art. 10 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185, in base al quale l'impiego di posta elettronica o di altri sistemi di chiamata senza l'intervento di un operatore o di un fax, richiede il consenso del consumatore;

che le domande che parte convenuta ha proposto con la sua comparsa di costituzione e qualificato come riconvenzionali, altro non sono, ad eccezione di quella di risarcimento dei danni, che richieste di accertamento negativo della pretesa cautelare della ricorrente;

osserva che la domanda principale deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, per violazione del dovere di correttezza previsto dall'art. 2598, n. 3) c.c.

I fatti di causa sono in sé pressoché pacifici, essendo in contestazione non già la condotta assertivamente lesiva, così come dedotta dalla soc. ricorrente, ma solo il fatto che gli utenti dei servizi in rete, residenti sul server di posta elettronica della Tex-Net Telecomunicazioni, abbiano, ed in qual numero, chiesto che non fossero inoltrati loro e-mail ed altre comunicazioni provenienti dal sito paginetessili.it.

Ciò posto, il punto di diritto in questione consiste nell'accertare se ed entro quali limiti un provider possa bloccare l'inoltro di posta elettronica e di altri messaggi sia ai soggetti la cui casella di posta elettronica risieda sul suo server, sia agli altri suoi utenti titolari di siti web.

Giova premettere che il contratto tra l'utente (titolare di solo indirizzo di posta elettronica e/o di sito web) ed un soggetto che svolga attività di provider, ha la natura di appalto di servizi, ed il suo oggetto, costituito dai servizi informativi via internet, può essere variamente modulato nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti. Ne deriva che rispetto a tale rapporto il titolare di un sito che voglia interagire con un dato utente del service provider è, per definizione, terzo, e non può dolersi delle modalità di attuazione del rapporto medesimo.

Correlativamente, l'attività di blocco dei messaggi e-mail, di newsletter e di altre forme di comunicazione in rete, per opera del provider, può ritenersi svolta iure, cioè conformemente al diritto, solo se giustificata dall'adempimento di un'obbligazione contrattuale; diversamente la sua condotta invade sia della sfera del proprio residente, al di fuori dei limiti consentiti dall'adempimento del contratto, sia del terzo titolare del sito web che con quest'ultimo soggetto voglia interagire. Il problema è dunque di stabilire oltre quale limite, non vertendosi più nell'area di adempimento del contratto di prestazione di servizi, tale condotta del gestore del server di posta elettronica debba considerarsi non iure, cioè non più giustificata dall'esercizio di un potere privato.

Nulla quaestio, evidentemente, se è lo stesso utente a chiedere al suo provider di non trasmettergli posta in esubero o proveniente da determinati indirizzi non graditi.

Negli altri casi, deve ritenersi che tra i doveri collaterali gravanti sull'appaltatore del servizio di posta elettronica - non dichiarati in contratto, ma agevolmente ricavabili dagli obblighi di protezione derivanti dalla clausola generale degli art. 1175 e 1375 c.c. - vi sia anche quello di evitare che il proprio utente di posta elettronica sia esposto ad un'attività di invio c.d. a pioggia (spamming) di messaggi e/o di materiali pubblicitari non richiesti, da parte di altri soggetti operanti nella rete, sia per evitargli il danno economico del costo della ricezione, sia per il semplice pregiudizio arrecato dal terzo ingolfando il software del contraente.

Nella specie dagli accertamenti tecnici svolti non emerge, in generale, che la soc. ricorrente abbia effettuato quell'attività di spamming che la Tex-Net sostiene per giustificare il blocco della corrispondenza tra la E-T. Group ed i propri residenti, non esistendo sul server di posta della Tex-Net un resoconto completo da cui ricavare, per il passato, l'asserita diffusione per opera della società ricorrente di posta elettronica non richiesta. Risulta, anzi, che dei 4.721 utenti registrati presso il portale di paginetessili.it, 98 utenti hanno il proprio indirizzo sul server di Tex-Net, di tal che la disattivazione da parte di quest'ultimo della ricezione dei massaggi provenienti dal sito paginetessili.it non può ritenersi giustificata dall'adempimento di un obbligo contrattuale, salvo un'apposita richiesta in tal senso degli stessi residenti.

Deve pertanto ritenersi che il provider il quale impedisca che determinati messaggi di posta elettronica raggiungano i propri utenti iscritti al sito da cui i messaggi stessi provengono, cioè gli iscritti facenti parte di un'altrui mail list, pone in essere (oltre che una violazione degli obblighi contrattuali verso il proprio utente di posta elettronica, anche) un illecito nei confronti dell'impresa mittente. Tale condotta, inoltre deve ritenersi non conforme a correttezza professionale quando l'impresa titolare del sito web, da cui sono inviati i messaggi di posta elettronica e le newsletter, operi nel medesimo settore commerciale (nella specie il tessile) del provider, poiché in tal modo si pone in essere un'attività di disturbo dell'altrui attività di informazione del e sul mercato, interferendo così sulle corrette dinamiche del mercato e della libera concorrenza.

Sulla base delle considerazioni svolte deve ritenersi che nel caso in esame sussistano entrambi i requisiti della proposta azione cautelare, il pericolo nel ritardo essendo insito nel rinnovarsi, di giorno in giorno, dell'illegittima situazione di blocco. 

Conseguentemente, in accoglimento della domanda cautelare, deve ordinarsi alla Tex-Net Telecomunicazioni s.r.l. di non ostacolare la ricezione, da parte dei propri utenti di posta elettronica - ad eccezione di quelli firmatari delle dichiarazioni di cui ai doc. da 5) a 14) del fascicolo di parte convenuta - di e-mail e di ogni altra comunicazione, in arrivo o in uscita, con il portale paginetessili.it, della E-T. Group S.r.l..

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