Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7863 - pubb. 03/10/2012

Diritto del coniuge debole all'assegno di mantenimento e dovere di attivarsi per reperire nuovo lavoro

Tribunale Varese, 12 Marzo 2012. Est. Buffone.


Separazione giudiziale – Mantenimento del coniuge debole – Obbligo di attivarsi per reperire un’attività lavorativa – Condizioni.

Separazione giudiziale – Mantenimento del coniuge debole – Assegno “a termine” – Ammissibilità – Esclusione.



In materia di separazione giudiziale, il coniuge debole avente diritto all’assegno di mantenimento, dove in condizione soggettiva (età) e oggettiva (bagaglio professionale) per ricollocarsi sul mercato del lavoro, ha il dovere di attivarsi per reperire un nuovo lavoro. Lo sforzo in tal senso, deve essere documentato e provato dallo stesso interessato, per il principio di vicinanza nella prova. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In materia di separazione giudiziale, alla luce della notoria situazione di difficoltà del mondo del lavoro, l’assegno a carico del marito e in favore della moglie, non occupata, non può essere disposto a termine in attesa del reperimento di una attività lavorativa da parte dell’avente diritto”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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