Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7850 - pubb. 26/09/2012

Infondata la questione di incostituzionalità delle nuove tariffe forensi

Tribunale Varese, 26 Settembre 2012. Est. Buffone.


Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi - D.M. 20 luglio 2012 n. 140 - Efficacia - Processi pendenti - Sussiste - Possibili censure di costituzionalità - Esclusione.



Appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui si applicano anche ai processi pendenti i nuovi criteri per la liquidazione delle spese processuali, introdotti dal decreto del ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140. Il DM 20 luglio 2012 n. 140, infatti, all’art. 1 comma VII, espressamente prevede che “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”. Ciò vuol dire che, motivatamente, il giudice che reputi incongruo il compenso, in conseguenza dell’effetto retroattivo della nuova normativa, semplicemente può non applicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri, spiegando le ragioni per cui adotta la soluzione de qua; si tratta, cioè, di guardare alle vecchie regole come canoni orientativi adottando una interpretazione adeguatrice, secundum constitutionem. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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