Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7843 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Prato, 14 Settembre 2012. Est. Raffaella Brogi.


Responsabilità degli amministratori - Quantificazione del danno - Criterio dei c.d. netti patrimoniali - Criterio della differenza tra attivo e passivo patrimoniale - Natura equitativa - Presupposti applicativi.



Con riferimento alla quantificazione del danno il criterio dei c.d. netti patrimoniali (che individua l’ammontare del danno nella differenza tra il passivo in essere al momento del fallimento e quello in essere nel momento in cui la società avrebbe dovuto cessare la propria attività), così come il criterio che individua il danno risarcibile nella differenza tra attivo e passivo patrimoniale (usato nell’ipotesi di perdita delle scritture contabili), sono criteri di liquidazione di natura equitativa che ai sensi dell’art. 1226 c.c. possono essere usati solo nei casi nei quali non sia possibile provare il danno nel suo preciso ammontare. Tali criteri non possono quindi essere usati laddove sia invece possibile quantificare gli effetti pregiudizievoli conseguenti alle singole condotte di mala gestio degli amministratori. (Raffaella Brogi) (riproduzione riservata)