Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7811 - pubb. 19/09/2012

Il nuovo regolamento per la liquidazione giudiziaria dei compensi si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore

Tribunale Varese, 17 Settembre 2012. Est. Buffone.


Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi – D.M. 20 luglio 2012 n. 140 – Applicabilità ai processi pendenti – Sussiste.



Il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella GU n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato dunque in vigore il 23 agosto 2012, in virtù dell’art. 42 del D.M. medesimo, prevede, all’art. 41, che le disposizioni di nuovo conio si applichino “alle liquidazioni successive alla entrata in vigore” del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l’attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all’attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell’attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 91 c.p.c.


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