Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7792 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Prato, 14 Giugno 2012. .


Concordato preventivo - Disciplina dei rapporti pendenti - Effetti - Definizione di atti di straordinaria amministrazione - Atti nuovi sorti nel corso della procedura - Prosecuzione di rapporto pendente - Autorizzazione degli organi della procedura - Non necessità.



Dalla mancata previsione, nel concordato preventivo, della sospensione dei rapporti pendenti - prevista, invece, dall'articolo 72, legge fallimentare - nonché dalla previsione che nel concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, è possibile dedurre che gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato siano soltanto quelli nuovi, quelli cioè sorti nel corso della procedura, e non anche i contratti ed i rapporti giuridici pendenti. Sulla base delle considerazioni che precedono è inoltre possibile dedurre che la prosecuzione di un contratto pendente non possa considerarsi atto eccedente l'ordinaria amministrazione, trattandosi di comportamento dovuto per l'imprenditore, il quale è comunque tenuto ad onorare gli impegni presi. Per la prosecuzione del rapporto concernente un contratto perdente non è, pertanto, necessaria l'autorizzazione del giudice delegato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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