Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7586 - pubb. 18/07/2012

Amministratore di sostegno, cura personale e collocamento in struttura protetta

Tribunale Varese, 30 Aprile 2012. Est. Buffone.


Amministrazione di sostegno – Cura personae – Art. 357 c.c. – Inapplicabilità all’amministrazione di sostegno – Superfluità del richiamo – Artt. 404, 405 c.c. – Potere di curare la “persona” del beneficiario – Sussiste.

Amministrazione di sostegno – Collocamento della persona beneficiaria in struttura di protezione e cura – Art. 371 c.c. – Inapplicabilità all’amministrazione di sostegno – Superfluità del richiamo – Artt. 404, 405 c.c..



Quanto alla “cura personae” del beneficiario - nel cui ambito si colloca anche il potere del rappresentante di fissare un certo domicilio in suo favore - l’art. 357 c.c. è disposizione normativa non richiamata dall’art. 411, comma I, c.c. e nemmeno richiamato è l’art. 371 c.c. Trattasi, quindi, di disposizioni normative non applicabili all’ADS nemmeno analogicamente (v., in parte motiva, Cass. Civ., sez. I, ordinanza 16 novembre 2007, n. 23743). Il mancato richiamo non legittima una lettura dell’amministrazione di sostegno che precluda il potere di cura personae in capo all’amministratore. Infatti, secondo l’indirizzo interpretativo di fatto oramai preponderante e del tutto maggioritario, sia in Dottrina che Giurisprudenza, molte delle norme della tutela non sono richiamate dall’art. 411, comma I, c.c. per superfluità del rinvio, trattandosi di compiti o enunciati già contenuti in altre norme direttamente ed espressamente coniate per l’amministrazione di sostegno. Quanto testimoniato direttamente dallo stesso statuto normativo introdotto dalla Legge 6/2004: 1) l’art. 404 c.c. parla di “interessi” e non specifica quali, quindi è riferibile a tutte le situazioni giuridiche soggettive e giammai solo a quelle a contenuto patrimoniale; 2) il comma IV dell’art. 405 c.c. testimonia, in modo limpido, che il giudice tutelare si occupa sia della cura patrimonii del beneficiario, sia della sua cura personae, posto che conferisce al GT il potere di adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Stesso dicasi per l’art. 44 disp. att. c.c. Ecco perché l’art. 357 c.c. non è richiamato: semplicemente perché sarebbe stato un richiamo superfluo; 3) anche l’art. 408 c.c. conferma che la “cura” ricade nell’ambito applicativo dell’ADS dove si prevede che “la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 371, comma I, n. 1 c.c. (richiamato dall’art. 424, comma I, c.c.) espressamente prevede che sia il giudice tutelare, sentito il tutore, ad individuare il luogo dove l’interdetto debba essere effettivamente domiciliato. Trattasi di normativa che si può senz’altro applicare anche all’interdetto (giusta l’art. 424 comma I c.c.) ma non tout court al beneficiario il quale, infatti, conserva un nocciolo duro di “volere” e non è destinatario diretto dell’art. 371 c.c. (non richiamato dall’art. 411, comma I, c.c.). Ebbene, il mancato rinvio all’art. 371 c.c., si spiega con la superfluità del richiamo, riconoscendo già gli artt. 405 e 408 citati, un potere/dovere di cura entro cui si inscrive anche il collocamento protettivo in una Comunità di assistenza e cura e, anche, il mutamento della residenza. Vi è, peraltro, che a livello sovranazionale il collocamento protettivo in Comunità è possibile alla luce della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta  a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della  legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (art. 24, comma III) il dovere di adottare “misure adeguate per proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno dell’ambiente domestico” anche per garantire il loro pieno inserimento nel tessuto sociale (v. Trib. Varese, Uff. Vol. Giud., decreto 18 aprile 2011).  E’ conforme, come detto, la prevalente Dottrina che, ad esempio, in tempi recenti, ha affermato che “E’ vero che l’art. 411 c.c. non richiama, a proposito dell’amministrazione, l’art. 357 c.c., ma solo perché la complessiva disciplina speciale dettata dagli artt. 404 ss. c.c. rende il rinvio superfluo: v. artt. 405, comma VI, 408, comma I, 410 cod. civ.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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