Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7430p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Prato, 04 Febbraio 2011. Est. Maria Novella Legnaioli.


Provvedimenti cautelari ex articolo 15 l.f. - Contenuto - Inibitoria delle azioni esecutive individuali - Esclusione - Nomina di amministratore giudiziario con potere di gestione ordinaria e straordinaria - Finalità di conservazione del patrimonio aziendale.



Il contenuto dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 15, comma 8, legge fall., non delineato dal legislatore, deve essere determinato in modo coerente alla funzione attribuita tali a provvedimenti, che è quella di garantire la conservazione del patrimonio del debitore in vista della dichiarazione di insolvenza. In quest'ottica, non può essere disposta l'inibitoria delle azioni esecutive e cautelari di carattere individuale, misura, questa, che si sostanzia in una anticipazione degli effetti della dichiarazione di fallimento o degli effetti ricollegati all'attuazione di determinati incombenti stabiliti dalla legge (articoli 168 e 182 bis, legge fallimentare) qualora gli stessi non risultino ancora eseguiti neppure nella forma provvisoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, e ciò tenuto anche conto del fatto che la inibitoria in questione sacrificherebbe eccessivamente i diritti dei creditori che verrebbero ad essere privati del proprio diritto di azione. Nell'ambito di tali misure cautelari, potrà invece essere adottato un provvedimento con contenuto analogo a quello previsto dall'articolo 2409 c.c., avente natura cautelare provvisoria, che preveda la nomina di un amministratore giudiziale con il compito di salvaguardare i valori aziendali nell'interesse dei creditori fino alla conclusione dell'eventuale procedimento ex articolo 182 bis, legge fallimentare, o della dichiarazione di insolvenza. La nomina dell'amministratore giudiziale dovrà essere preceduta dalla sospensione del corrispondente potere dell'organo amministrativo, potere che non potranno essere limitato alle attività connesse alla realizzazione del piano di ristrutturazione ed alle operazioni all'uopo necessarie, ma che, tenuto conto anche del possibile diverso esito del procedimento verso la dichiarazione di insolvenza, in funzione della quali provvedimenti cautelari devono ritenersi ammissibile, dovranno estendersi alla gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria con la finalità di conservare l'integrità del patrimonio aziendale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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