Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7386p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Monza, 20 Giugno 2012. Est. Silvia Giani.


Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Differimento per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative - Valutazione del giudice - Necessità.



In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non sussiste un diritto del debitore, convocato avanti al giudice, ad ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative, in quanto l’esercizio di tali iniziative riconducibili all’autonomia privata, dev’essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura fallimentare è tuttora finalizzata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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