Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7289 - pubb. 11/06/2012

Giudizio pendente tra locatore e conduttore e inammissibilità dell'intervento del nudo proprietario

Tribunale Mantova, 18 Maggio 2012. Est. Gibelli.


Giudizio promosso dal locatore titolare della piena proprietà nei confronti del conduttore - Successiva scissione della piena proprietà in usufrutto in capo al locatore e nuda proprietà in capo al soggetto terzo - Intervento nel processo del terzo nudo proprietario - Inammissibilità.

Locazioni - Uso diverso da quello pattuito - Manifestazione di volontà del locatore diretta a convalidare l'illegittima situazione posta in essere dal conduttore - Necessità - Semplice tolleranza del locatore - Irrilevanza.



Deve ritenersi inammissibile l'intervento del nudo proprietario avente causa dal titolare della piena proprietà dell'immobile nel giudizio da questi promosso nei confronti del conduttore atteso che, qualora, successivamente alla stipula del contratto di locazione, si verifichi la scissione della piena proprietà in usufrutto e nuda proprietà, la qualità di locatore, in virtù delle disposizioni coordinate degli articoli 981, 984 e 999 c.c., si concentra per tutti i riflessi, attivi e passivi, sostanziali e processuali, nel titolare dell'usufrutto e ciò tanto nella costituzione dell'usufrutto per atto fra vivi, quanto nella costituzione "mortis causa". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La circostanza che il locatore tolleri un uso dell'immobile diverso da quello pattuito non costituisce acquiescenza in ordine al mutamento di fatto della destinazione dell'immobile posto arbitrariamente in essere dal conduttore in contrasto con i patti contrattuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 105 c.p.c.


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