Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7257 - pubb. 04/06/2012

Relazione del professionista attestatore e omessa verifica della reale esistenza dei crediti

Tribunale Mantova, 28 Maggio 2012. Pres., est. Gibelli.


Concordato preventivo - Relazione del professionista attestante la fattibilità del piano della veridicità dei dati aziendali - Verifica della reale consistenza del patrimonio - Verifica della reale esistenza dei crediti - Necessità.



Il professionista che attesta il piano di cui all'articolo 161, legge fallimentare non può limitarsi alla dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili, dovendo invece desumere i dati in questione dalla realtà dell'azienda che egli deve indagare verificando la reale consistenza del patrimonio, esaminando e vagliando i dati che lo compongono. Nell'ambito di questa indagine rientra l'accertamento che i crediti vantati siano esistenti e concretamente esigibili in quanto relativi a debitori solvibili. (Nel caso di specie, non è stato ammesso al passivo il credito del professionista attestatore, il quale aveva omesso di verificare - mediante l'invio ai debitori di una richiesta di conferma scritta delle rispettive posizioni - la effettiva esistenza di posizioni creditorie che rappresentavano buona parte dell'importo che l'impresa proponente metteva a disposizione dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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